Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi di appello sono formulati in modo generico e senza un confronto critico con la sentenza impugnata. Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale sull’importanza della specificità e del fondamento giuridico nell’atto di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Cagliari. L’impugnazione si concentrava esclusivamente sulla misura della pena irrogata, ritenuta eccessiva dalla difesa. Il ricorrente, tuttavia, non articolava le proprie lamentele in maniera dettagliata, limitandosi a contestare la decisione dei giudici di merito senza un’adeguata argomentazione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che le censure presentate erano manifestamente infondate e, soprattutto, carenti dei necessari requisiti di specificità. Secondo i giudici di legittimità, per contestare validamente una sentenza non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile confrontarsi puntualmente con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato come le critiche mosse dal ricorrente difettassero di “congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. In pratica, l’appello non spiegava perché la motivazione della Corte di Appello fosse errata, illogica o insufficiente nel giustificare la quantificazione della pena. Questa genericità rende impossibile per il giudice di legittimità valutare la fondatezza delle doglianze.
In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto le censure “manifestamente infondate”. La sentenza della Corte di Appello, infatti, era stata giudicata sorretta da una “sufficiente e non illogica motivazione” e da un “adeguato esame delle deduzioni difensive”. Ciò significa che i giudici di merito avevano già considerato e risposto in modo logico e coerente agli argomenti della difesa, rendendo il giudizio non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico preciso, che identifichi con chiarezza i vizi della sentenza impugnata e li argomenti in diritto. Un’impugnazione generica o pretestuosa non solo non ha possibilità di successo, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative, aggravando la sua posizione processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure, relative alla misura della pena, erano formulate in modo generico, senza specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, e sono state ritenute manifestamente infondate.
Qual era l’oggetto principale delle lamentele del ricorrente?
L’oggetto delle lamentele del ricorrente era la misura della pena che gli era stata irrogata dalla Corte di Appello, considerata eccessiva.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37292 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, inerenti alla mis della pena irrogata, oltre a difettare di congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impu sono manifestamente infondati atteso che sul punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a GLYPH ende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.