Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara in Cassazione
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una difesa non adeguatamente strutturata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non generici, pena la reiezione dell’impugnazione e la condanna a sanzioni pecuniarie. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I fatti del caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Torino ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti. L’impugnazione si fondava su due distinti motivi, con i quali si contestava la decisione dei giudici di secondo grado.
I motivi del ricorso: tra infondatezza e genericità
Il ricorrente ha cercato di invalidare la sentenza d’appello basandosi su due argomentazioni principali, che tuttavia non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Il primo motivo: la manifesta infondatezza sulla sanzione sostitutiva
Il primo punto sollevato dal ricorrente riguardava un presunto vizio di motivazione in merito alla mancata concessione di una sanzione sostitutiva alla pena detentiva. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni del suo diniego. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto questo motivo ‘manifestamente infondato’. Esaminando la sentenza impugnata, i giudici hanno constatato che la Corte territoriale aveva, al contrario, spiegato in modo analitico e completo le ragioni che la avevano portata a quella decisione.
Il secondo motivo: la genericità dell’argomentazione
Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato ‘generico’. La difesa non aveva infatti esposto in modo chiaro e specifico le ragioni per cui la motivazione del provvedimento impugnato dovesse essere censurata. Un’impugnazione, per essere valida, deve contenere una critica puntuale e argomentata della decisione che si contesta, non una semplice espressione di dissenso.
La decisione della Corte di Cassazione e il concetto di Ricorso inammissibile
Di fronte a motivi così formulati, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di esaminare il merito della questione, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. È stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere un mero lamento o una critica vaga. Deve, invece, confrontarsi direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziandone gli errori logici o giuridici in modo preciso. Nel caso di specie, il primo motivo si è scontrato con l’evidenza documentale – la motivazione della Corte d’Appello esisteva ed era completa. Il secondo motivo è naufragato per la sua assoluta indeterminatezza, non offrendo alla Cassazione alcun elemento concreto su cui basare una valutazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’onere di diligenza che grava sulla parte che intende impugnare una sentenza. La redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e capacità di analisi critica del provvedimento contestato. Proporre motivi manifestamente infondati o generici non solo è inutile ai fini del giudizio, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie. La decisione rafforza la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano difettosi: il primo era ‘manifestamente infondato’, in quanto la Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione, e il secondo era ‘generico’, poiché non specificava le ragioni della censura al provvedimento impugnato.
Cosa si intende per motivo ‘manifestamente infondato’?
Un motivo è manifestamente infondato quando la sua inconsistenza appare di immediata evidenza, senza la necessità di un’approfondita analisi. Nel caso specifico, la Corte ha semplicemente verificato che la motivazione criticata dal ricorrente era in realtà presente e analitica nella sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3906 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3906 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il 12/10/1997
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
Il primo motivo – avente ad oggetto il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sanzione sostituiva è manifestamente infondato, posto che, a pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte di appello spiega analiticamente le ragioni di tale mancata concessione.
Il secondo motivo è generico poiché non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali si censura la motivazione del provvedimento impugnato.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024