Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21421 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21421 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 24/01/1988
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la
sentenza in epigrafe è inammissibile;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
254584 -01) che
“la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la
presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591
cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto ch fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta”;
rilevato che, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., non essendo emersi elementi per affermare la sua responsabilità per il reato addebitatole, con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d’appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente”-
Così deciso il 5 maggio 2025
Il Consigliere estensore