Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede precisione e argomentazioni solide. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che la mancanza di specificità può trasformare un tentativo di difesa in una condanna aggiuntiva. L’ordinanza in esame ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano troppo generici, confermando l’importanza di una critica puntuale e circostanziata delle sentenze impugnate. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Genova, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua doglianza si concentrava esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, ovvero sulla quantificazione della pena che gli era stata inflitta. Sosteneva, in sintesi, che la motivazione della Corte territoriale fosse carente.
Tuttavia, il ricorso si limitava a enunciare questo vizio in modo astratto, senza sviluppare una vera e propria censura nei confronti della decisione di secondo grado.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione, dichiarandola inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era meramente evocativo del vizio lamentato, ma privo di un’effettiva critica argomentata. In altre parole, non basta affermare che una motivazione è carente; è necessario spiegare perché, confrontandosi specificamente con le ragioni esposte nel provvedimento che si intende contestare.
Un ricorso inammissibile per genericità dei motivi si verifica quando le argomentazioni non contengono una precisa prospettazione delle ragioni di fatto e di diritto da sottoporre al controllo di legittimità. Questo principio, già consolidato in giurisprudenza, è stato ribadito con forza in questa occasione.
Le Motivazioni
La Corte ha osservato che la decisione della Corte d’Appello non era affatto immotivata. I giudici di secondo grado avevano, infatti, spiegato le ragioni per cui ritenevano congrua una pena leggermente superiore al minimo edittale e un aumento minimo per la continuazione. Tale valutazione si fondava su un elemento oggettivo e rilevante: la presenza di precedenti penali specifici a carico del ricorrente.
Di fronte a una motivazione chiara, il ricorso avrebbe dovuto contestare specificamente tale apprezzamento, cosa che non è avvenuta. Limitandosi a una critica generica, l’impugnazione non ha superato il vaglio di ammissibilità. La Suprema Corte ha quindi confermato la sua linea rigorosa: per ottenere una revisione della decisione, è indispensabile presentare censure specifiche, precise e pertinenti, che si confrontino direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre. Oltre a vedere la propria impugnazione respinta senza un esame nel merito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. La chiarezza e la specificità dei motivi non sono un mero formalismo, ma il presupposto fondamentale per poter accedere al giudizio di legittimità e tutelare efficacemente i propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto non conteneva una critica effettiva e specifica contro la decisione impugnata, ma si limitava a enunciare un vizio in modo astratto.
Qual era la giustificazione della Corte d’Appello per la pena inflitta?
La Corte d’Appello aveva giustificato la pena, di poco superiore al minimo, sulla base dei precedenti penali specifici a carico del ricorrente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5097 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 24/12/1994
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, quanto a dedotta carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico, in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decision impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato tenuto conto che la Corte di appello ha dato conto delle ragioni della ritenuta congruità della pena individuata appena al di sopra dal minimo edittale e del minimale aumento per la continuazione, apprezzamenti fondati sulla presenza di precedenti specifici a carico del ricorrente; che, infatti, il ricorso è inammissi per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, R 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025