Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28098 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28098 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 21/01/1997
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
Adita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla affermazione di responsabilità,
non è consentito in questa sede poiché tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di
valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio di legittimità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso,
con argomentazioni esenti da critiche, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla
pienezza di prova della responsabilità non solo alla luce dell’intestazione delle carte e dei conti, ma anche della circostanza che gli stessi sono stati aperti a ridosso
dell’invio delle mail truffaldine, rimasti attivi per il tempo necessario alla condotta fraudolenta e che le somme sottratte sono state immediatamente prelevate);
considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento
sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere generico, perché ripetitivo, si ‘scontra’ con una motivazione sorretta da sufficiente e non illogica argomentazione, così da sottrarsi a potenziali critiche di legittimità; infatti, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sul diniego delle generiche per l’assenza di elementi positivi e sulla congruità della pena rideterminata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 luglio 2025.