Ricorso Inammissibile: Quando la Motivazione del Giudice di Merito è Insindacabile
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo il secondo grado di giudizio. Spesso, le parti cercano un’ulteriore valutazione dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’accesso a questo ultimo grado di giudizio è tutt’altro che scontato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, ribadendo l’importanza di una motivazione solida e coerente da parte dei giudici di merito.
I Fatti alla base del Ricorso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’appellante lamentava un unico punto: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 36018/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma assicurare la corretta applicazione della legge e controllare la logicità della motivazione delle sentenze impugnate.
Quando la motivazione di un giudice di merito (come un Tribunale o una Corte d’Appello) è sufficiente, coerente e non illogica, il suo giudizio sui fatti diventa insindacabile, ovvero non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Nel dettaglio, i giudici supremi hanno spiegato che la decisione della Corte d’Appello era “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione”. Questo significa che i giudici di secondo grado avevano preso in esame le argomentazioni difensive relative alle attenuanti generiche e avevano fornito una spiegazione adeguata e logica del motivo per cui le avevano respinte. La critica mossa dal ricorrente, quindi, non evidenziava un vizio di legge o un’aperta contraddizione nel ragionamento della Corte, ma si limitava a contestare una valutazione di merito, cosa non permessa in Cassazione.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un concetto fondamentale: per avere successo in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la decisione di un giudice. È necessario dimostrare che quella decisione è viziata da un errore di diritto o da una motivazione palesemente illogica, contraddittoria o carente. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche un onere economico. Ciò sottolinea l’importanza per gli avvocati di formulare ricorsi che attacchino i reali punti deboli della sentenza impugnata, anziché tentare di ottenere un riesame dei fatti, precluso in quella sede.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica critica mossa alla sentenza impugnata, ovvero il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, era stata già adeguatamente e logicamente motivata dalla Corte d’Appello, rendendo la sua decisione non sindacabile in sede di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in casi come questo?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso, ma controlla che la decisione del giudice precedente sia basata su una motivazione sufficiente, logica e priva di errori di diritto. Se la motivazione rispetta questi criteri, la decisione non è censurabile.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36018 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata afferente mancato riconoscimento delle generiche è smentita dal tenore della decisione impugnata che si mostra sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sed rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.