Ricorso Inammissibile Messa alla Prova: La Specificità dei Motivi è Essenziale
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico che sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di specificità nei motivi di ricorso. L’ordinanza in esame ha dichiarato un ricorso inammissibile messa alla prova, offrendo importanti spunti sulla corretta formulazione delle impugnazioni. Comprendere le ragioni di questa decisione è cruciale per chiunque si approcci a questo istituto deflattivo del processo penale.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato il diniego della richiesta di ammissione alla messa alla prova avanzata da un imputato. Quest’ultimo, non accettando la pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
Il ricorrente sosteneva che la sua richiesta fosse stata ingiustamente respinta. Tuttavia, come vedremo, la sua impugnazione non ha superato il vaglio preliminare della Suprema Corte a causa di carenze strutturali.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile Messa alla Prova
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso privi di specificità. Questo significa che le argomentazioni presentate dall’imputato non erano in grado di confrontarsi in modo diretto e puntuale con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Invece di una critica argomentata, il ricorso si limitava a doglianze generiche, considerate meramente apparenti.
La Duplice Motivazione della Corte d’Appello
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse solidamente ancorata a due distinti pilastri motivazionali:
1. Mancata attivazione del richiedente: I giudici di merito avevano rilevato un’inerzia da parte dell’imputato nel compiere gli atti necessari a formalizzare e rendere concreta la domanda di messa alla prova.
2. Giudizio prognostico negativo: Era stato espresso un parere sfavorevole sulla probabilità che l’imputato potesse rispettare le prescrizioni che sarebbero state imposte con il beneficio.
Questi due punti costituivano il cuore della decisione di diniego, e qualsiasi impugnazione efficace avrebbe dovuto smontarli con argomenti logici e giuridici precisi.
Il Principio della Critica Argomentata
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché ha omesso di assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica puntuale e argomentata contro la sentenza oggetto di gravame. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario spiegare perché essa sia errata in punto di diritto o illogica nella sua motivazione, confrontandosi specificamente con ogni passaggio del ragionamento del giudice precedente.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare: un ricorso che non si confronta con il ragionamento della sentenza impugnata è un ricorso solo apparente, non specifico. La legge processuale richiede che chi impugna un provvedimento indichi con precisione le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della propria richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha attaccato in modo pertinente le due autonome ragioni del diniego formulate dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inidoneo a innescare una valutazione nel merito e, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Formulato
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per gli operatori del diritto: l’accesso alla giustizia attraverso le impugnazioni è subordinato al rispetto di requisiti formali e sostanziali rigorosi. In particolare, quando si contesta un diniego di messa alla prova, è indispensabile costruire un ricorso che analizzi e critichi punto per punto le motivazioni del giudice, senza limitarsi a riproporre genericamente la propria richiesta. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di impugnazione. Un ricorso inammissibile messa alla prova rappresenta non solo una sconfitta processuale, ma anche un’occasione mancata per l’imputato.
Perché il ricorso per la messa alla prova è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità, ovvero non si confrontavano in modo diretto e argomentato con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello che aveva negato il beneficio.
Quali erano i motivi per cui la Corte d’Appello aveva inizialmente negato la messa alla prova?
La Corte d’Appello aveva negato la messa alla prova per due ragioni principali: la mancata attivazione del richiedente nel formalizzare la domanda e un giudizio prognostico negativo sulla sua capacità di rispettare le eventuali prescrizioni.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CECCANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova di cui all’art. 464quater cod. proc. pen., sono privi di specificità poiché non si confrontano con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, è individuato il motivo del diniego del suddetto beneficio nella mancata attivazione del richiedente rispetto all’onere di formalizzazione della domanda oltre che nel negativo giudizio prognostico circa il rispetto di eventuali prescrizioni imposte con tale beneficio; tali doglianze, pertanto, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente