Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Manifesta Infondatezza
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede precisione e solidità argomentativa. Un ricorso inammissibile non solo pone fine alle speranze di riforma di una sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione conduca a una declaratoria di inammissibilità per ‘manifesta infondatezza’, con la conseguente condanna al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale del gravame riguardava il diniego, da parte dei giudici di merito, della concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava questa decisione, ritenendola ingiusta e chiedendone la riforma alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti generiche fossero o meno dovute), ma si è fermata a un livello preliminare, giudicando l’impugnazione stessa come non idonea a proseguire.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione sul concetto di manifesta infondatezza. I giudici hanno ritenuto che il ricorso censurasse in modo del tutto generico la decisione della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti. In altre parole, il ricorrente non ha articolato critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a una contestazione generale.
La Suprema Corte ha sottolineato come, al contrario, la sentenza d’appello fosse ‘sorretta da sufficiente e non illogica motivazione’ e avesse già preso in adeguata considerazione le argomentazioni difensive. Quando un ricorso non riesce a individuare vizi logici o giuridici specifici nella decisione precedente, ma si limita a riproporre le stesse tesi già respinte, esso risulta privo della necessaria specificità e concretezza, sfociando così in un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza ha infatti stabilito due sanzioni a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: come avviene di regola per la parte la cui impugnazione viene respinta.
2. Condanna al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: questa è una sanzione aggiuntiva prevista specificamente per i casi di inammissibilità del ricorso, quando questa sia attribuibile a colpa del ricorrente.
La Corte, citando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), ha ribadito che non si può ritenere che il ricorrente abbia agito ‘senza colpa’ nel determinare la causa di inammissibilità. Proporre un ricorso palesemente infondato costituisce una negligenza che giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità deve essere esercitato con responsabilità, presentando motivi di ricorso seri, specifici e giuridicamente fondati per evitare di incorrere in costi e sanzioni.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per ‘manifesta infondatezza’?
Significa che le ragioni presentate nell’appello sono così evidentemente prive di un valido fondamento giuridico o fattuale che il giudice le respinge senza nemmeno analizzare il merito della questione, ritenendole a prima vista non meritevoli di accoglimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria aggiuntiva, che in questo caso specifico è stata fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è stato respinto?
È stato respinto non perché le attenuanti non fossero dovute, ma perché i motivi del ricorso erano stati formulati in maniera troppo generica. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già motivato in modo sufficiente e logico il suo diniego e che il ricorso non avesse sollevato critiche specifiche a tale motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42980 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42980 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in e esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto ce genericamente il punto relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, b sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato delle deduzioni difensive sul punto (si vedano le pagine 2 e 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pag delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cas ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023