Ricorso Inammissibile: Quando la Forma Diventa Sostanza
Nel complesso mondo della procedura penale, alcuni requisiti formali sono così cruciali da determinare l’esito di un intero processo. Un esempio lampante è la necessità di un mandato specifico per l’impugnazione, soprattutto quando l’imputato è assente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la mancanza di tale presupposto. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché la forma, nel diritto, è spesso sostanza.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, giudicato in appello in sua assenza, ha visto il proprio difensore d’ufficio proporre ricorso per Cassazione. Tuttavia, è emerso un vizio procedurale determinante: il difensore ha agito senza essere munito di uno specifico mandato ad impugnare, sottoscritto personalmente dal suo assistito. Questo dettaglio, apparentemente tecnico, si è rivelato fatale per le sorti del ricorso.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Difetto di Mandato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. I giudici hanno rilevato che il ricorso era stato proposto dal difensore d’ufficio in assenza di uno specifico mandato rilasciato dall’imputato, che non aveva partecipato al precedente grado di giudizio. La legge processuale penale, infatti, richiede che la volontà di impugnare provenga direttamente dalla parte interessata, manifestata attraverso un atto formale che conferisce al legale il potere di agire in suo nome.
L’assenza di questo mandato speciale ha reso l’atto di impugnazione nullo. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il diritto di impugnazione è un diritto personalissimo dell’imputato. Sebbene possa essere esercitato tramite un difensore, è indispensabile che vi sia una chiara e inequivocabile manifestazione di volontà da parte del diretto interessato. Quando l’imputato è assente, questa manifestazione di volontà deve essere formalizzata attraverso un mandato speciale ad impugnare.
Il difensore d’ufficio, pur avendo il compito di garantire la difesa tecnica, non può sostituirsi alla volontà dell’imputato nell’esercitare un diritto così importante come quello di contestare una sentenza. Agire senza un mandato specifico significa presentare un atto privo della sua legittimazione fondamentale, rendendolo, di fatto, inefficace. La Corte ha quindi applicato rigorosamente la norma, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza l’importanza del rispetto delle regole procedurali. Insegna che la difesa tecnica non può prescindere dalla volontà espressa dell’assistito, specialmente in fasi delicate come quella dell’impugnazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile per difetto di mandato non è un mero formalismo, ma la tutela di un principio di garanzia fondamentale: nessuno può essere sottoposto a un ulteriore grado di giudizio senza che lo abbia esplicitamente richiesto. Per gli imputati e i loro difensori, la lezione è chiara: la cura degli aspetti formali, come la predisposizione di un mandato ad hoc, è essenziale per non vedere vanificate le proprie ragioni processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore d’ufficio lo ha proposto senza essere in possesso di uno specifico mandato ad impugnare sottoscritto dall’imputato, il quale era assente nel precedente giudizio d’appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il difensore d’ufficio può sempre presentare ricorso per il suo assistito?
No, non può farlo in automatico. Per presentare un’impugnazione, specialmente se l’imputato è stato dichiarato assente, il difensore d’ufficio deve essere munito di un mandato speciale che attesti la volontà dell’assistito di procedere con il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME; 581(.11U-e rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’artVpoicné ihifensore di ufficio lo ha proposto in assenza dello specifico mandato ad impugnare sottoscritto dall’imputato che risultava assente nel giudizio di appello .
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente