Ricorso inammissibile: quando una decisione intermedia non può essere appellata
Nel complesso panorama della procedura penale, capire quali decisioni del giudice possono essere impugnate e quando è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine, dichiarando un ricorso inammissibile proposto contro una decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP). Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti dell’impugnazione e il principio di tassatività.
I fatti del caso
Durante l’udienza preliminare presso il Tribunale di Modena, due imputati, tramite il loro difensore, avevano sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale. Essi sostenevano che il processo dovesse svolgersi presso un altro tribunale (Milano o, in subordine, Ravenna). Il GUP, tuttavia, respingeva tale eccezione e disponeva il rinvio a giudizio per uno degli imputati.
Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto ricorso diretto in Cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del GUP e l’accertamento della competenza di un’altra sede giudiziaria.
L’impugnazione e il ricorso inammissibile
La questione centrale portata all’attenzione della Suprema Corte non era tanto la competenza territoriale in sé, quanto la possibilità di contestare la decisione del GUP con un ricorso immediato. La difesa degli imputati ha tentato di ottenere una pronuncia della Cassazione prima ancora dell’inizio del processo di primo grado. Tuttavia, la Corte ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando un errore procedurale di fondo.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: il principio di tassatività delle impugnazioni, sancito dagli articoli 568 e 591 del codice di procedura penale. Questo principio stabilisce che un provvedimento giurisdizionale può essere impugnato solo nei casi e con i mezzi espressamente previsti dalla legge.
La Corte ha chiarito che le decisioni interlocutorie del GUP, come quella che rigetta un’eccezione di incompetenza territoriale o funzionale, non rientrano tra i provvedimenti che possono essere oggetto di ricorso per cassazione autonomo. Si tratta di decisioni che non chiudono il procedimento, ma si limitano a regolarne lo svolgimento.
Secondo la Suprema Corte, la legge non prevede un’impugnazione immediata per tali ordinanze. La questione di incompetenza, se la parte lo ritiene, non è persa: essa deve essere riproposta come motivo di gravame nell’eventuale impugnazione contro la sentenza finale di primo grado. Solo allora, insieme a tutte le altre doglianze sul merito della causa, potrà essere esaminata dal giudice dell’appello e, successivamente, dalla Cassazione.
Le conclusioni
La pronuncia in esame riafferma con chiarezza le regole procedurali che governano le impugnazioni. Tentare di ‘saltare’ i gradi di giudizio o di contestare immediatamente ogni singola decisione del giudice può portare a una dichiarazione di inammissibilità. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo il mancato esame della questione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che la strategia processuale deve sempre tenere conto dei binari rigidi imposti dal codice, per evitare di incorrere in ostacoli procedurali insormontabili.
È possibile impugnare direttamente in Cassazione un’ordinanza del GUP che respinge un’eccezione di incompetenza territoriale?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che tali ordinanze sono decisioni interlocutorie non autonomamente ricorribili, in base al principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568, comma 2, c.p.p.).
Cosa devono fare gli imputati se ritengono errata la decisione del GUP sulla competenza?
Devono attendere la conclusione del processo di primo grado. Potranno poi riproporre la questione dell’incompetenza come uno dei motivi di appello contro la sentenza finale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME NOME MIRANDOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza in data 29/05/2025, in sede di udienza preliminare in relazione al proc. N.5890/23 a carico di COGNOME NOME, il GUP del Tribunale di Modena respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da NOME COGNOME e disponeva il rinvio a giudizio del predetto.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mezzo del difensore, contestando il percorso argomentativo posto dal Giudice a fondamento del rigetto dell’eccezione di incompetenza e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, e l’accertamento della competenza in capo al Tribunale di Milano o, in alternativa, al Tribunale di Ravenna.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti contro provvedimento non ricorribile per cassazione ex art. 568, comma 2, cod. proc. pen.: le decisioni interlocutorie del GUP, come il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale o funzionale, non possono infatti essere oggetto di ricorso autonomo; tali questioni vanno riproposte con l’impugnazione della sentenza finale, secondo il principio di tassatività delle impugnazioni (artt. 568 e 591 cod. proc. pen.).
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025