Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale
Quando si impugna una sentenza, specialmente una derivante da un patteggiamento, non è sufficiente indicare un motivo di ricorso previsto dalla legge. È fondamentale illustrarne concretamente le ragioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione generica, anche se fondata su un vizio teoricamente valido. Questo principio sottolinea l’importanza della diligenza e della specificità nella redazione degli atti giudiziari.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Milano a seguito di un accordo per l’applicazione della pena (patteggiamento). Gli imputati, attraverso i loro difensori, hanno proposto ricorso per Cassazione basandolo su un unico motivo: l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato. Si tratta di una delle ragioni per cui la legge consente esplicitamente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
I Limiti all’Appello e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
La legge n. 103 del 2017 ha introdotto significative limitazioni alla possibilità di ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che l’imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso per Cassazione solo per motivi specifici, tra cui:
* Vizi nella manifestazione della volontà dell’imputato;
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
* Erronea qualificazione giuridica del fatto;
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Sebbene il motivo addotto dai ricorrenti rientrasse in una di queste categorie, la Corte ha rilevato una carenza fatale nell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio fondamentale della procedura penale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. I giudici hanno osservato che i ricorrenti si erano limitati a enunciare il vizio – l’erronea qualificazione giuridica – senza però ‘specificare il vizio dedotto non illustrandone le ragioni’. In altre parole, l’atto di ricorso non spiegava perché la qualificazione giuridica data dal giudice di merito fosse sbagliata, né quale altra qualificazione sarebbe stata più corretta. Un’impugnazione così formulata è considerata generica e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non può supplire alla negligenza del ricorrente, immaginando quali potessero essere le sue argomentazioni. Pertanto, i ricorsi sono stati respinti con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chi opera nel diritto: un ricorso, per essere efficace, deve essere specifico e argomentato. Non basta citare la norma di legge che si presume violata; è necessario sviluppare un ragionamento logico-giuridico che dimostri concretamente la fondatezza della propria doglianza. Per gli avvocati, ciò significa redigere atti che non si limitino a un’affermazione di principio, ma che la supportino con un’analisi dettagliata del caso. Per gli imputati, la decisione sottolinea come la scelta di un percorso processuale, come il patteggiamento, abbia conseguenze significative sui mezzi di impugnazione disponibili, che diventano più ristretti e richiedono un rigore ancora maggiore per essere percorsi con successo. Un ricorso vago non solo è inutile, ma comporta anche ulteriori costi economici.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del Codice di Procedura Penale, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile pur basandosi su un motivo previsto dalla legge?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti si sono limitati a enunciare il motivo (erronea qualificazione giuridica) senza fornire alcuna spiegazione o argomentazione a sostegno della loro tesi. La legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici e illustrati.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13026 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13026 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 04/01/1987 COGNOME nato il 06/06/1968
avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di MILANO
g ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con l’unico motivo proposto si deduce nell’interesse di NOME e NOME COGNOME il vizio di erronea qualificazione giuridica del fati o.
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. :H: n.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall’art. 448, comma 2-Ipi:.;, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pe – cui il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per Cassazione contro la SE.?I itenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressiol ,: della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e ser -Lenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della r usura di sicurezza;
1″ considerato che, nel caso in esame, I ricorrentt non ha .0 specificato il vizio cii!dotto non illustrandone le ragioni; 9
tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma cl euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.3.2025