Ricorso inammissibile per carenza di autosufficienza: una lezione dalla Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale rispettare rigidi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la violazione di questi principi conduca a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente. Il caso analizzato riguarda l’impugnazione di una sentenza del Giudice di Pace e mette in luce l’importanza cruciale del principio di autosufficienza.
I fatti di causa e i motivi dell’impugnazione
La vicenda ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza del Giudice di Pace di Grosseto. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva inizialmente proposto appello, che è stato poi convertito in ricorso per cassazione. I motivi sollevati erano essenzialmente due:
1. Una richiesta di riconsiderare la sussistenza della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 274/2000.
2. Una richiesta di valutare nuovamente la concessione delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Inoltre, il ricorrente lamentava un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il giudice non avesse risposto a una specifica richiesta di concessione delle attenuanti formulata in udienza.
La decisione della Corte di Cassazione: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità e il principio di autosufficienza del ricorso.
I giudici hanno innanzitutto chiarito che le prime due doglianze del ricorrente non erano ammissibili. Chiedere una “rivalutazione” sulla tenuità del fatto o sulla concessione delle attenuanti equivale a sollecitare un nuovo giudizio sul merito della vicenda, un’attività che è preclusa alla Corte di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
Le motivazioni
Il punto cruciale della decisione riguarda il terzo motivo di ricorso, ovvero la presunta omissione di risposta da parte del giudice di primo grado. La Corte ha evidenziato che, per poter valutare tale presunto vizio, era indispensabile che il ricorrente provasse l’avvenuta richiesta in udienza.
Qui entra in gioco il principio di autosufficienza: il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a sostenerlo, senza che la Corte debba ricercare altrove le prove. Il ricorrente avrebbe dovuto, quindi, allegare al ricorso copia del verbale di udienza o trascriverne la parte rilevante in cui veniva formulata la richiesta di attenuanti. Non avendolo fatto, ha reso la sua affermazione indimostrabile e, di conseguenza, il motivo di ricorso inammissibile.
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza in materia, sottolineando come l’onere di fornire tutti gli elementi per la decisione spetti esclusivamente a chi impugna il provvedimento.
Le conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: un ricorso per cassazione deve essere redatto con la massima precisione e completezza. Non è sufficiente affermare l’esistenza di un errore, ma è necessario fornire alla Corte tutti gli strumenti per verificarlo direttamente dagli atti prodotti. La violazione del principio di autosufficienza non è un mero formalismo, ma una regola sostanziale che, se ignorata, porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che richieste di questo tipo, che implicano una rivalutazione del merito dei fatti, non sono ammesse in sede di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le decisioni di fatto dei giudici precedenti.
Cosa significa il ‘principio di autosufficienza’ del ricorso?
Significa che il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per essere deciso dalla Corte, senza che questa debba cercare informazioni in altri atti. Nel caso specifico, l’imputato avrebbe dovuto allegare o trascrivere il verbale d’udienza per dimostrare di aver effettivamente richiesto le attenuanti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10539 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CUI 05LWYUT ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 del GIUDICE DI PACE di GROSSETO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che l’appello, convertito in ricorso per cassazione, deduca motivi non consentiti sede di legittimità, in quanto:
esso si limita a richiedere una rivalutazione in ordine alla sussistenza o meno della cau di improcedibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 274, ed in ordine alla concessione o meno all’imputato delle attenuanti generiche di cui all’ 62-bis cod. pen.;
l’argomento esposto nelle ultime righe del ricorso, in cui si afferma l’esistenza di un nel percorso logico della motivazione della sentenza impugnata derivante dalla mancata risposta da parte della sentenza alla richiesta del difensore dell’imputato di concessione di tali attenu non è, invece, sorretto dalla produzione del verbale di udienza in cui sarebbe stata riportata richiesta che avrebbe incardinato l’obbligo del giudice di rispondere, verbale che, per il ris del requisito della autosufficienza, avrebbe dovuto essere allegato al ricorso o trascritto in (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, COGNOME, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.