Ricorso Inammissibile: Perché è Obbligatorio l’Avvocato in Cassazione?
Un’ordinanza della Corte di Cassazione Penale ribadisce un principio fondamentale della procedura: il ricorso per cassazione deve essere presentato da un difensore. Quando questa regola non viene rispettata, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi agisce. Il caso analizzato offre uno spunto cruciale per comprendere le insidie delle impugnazioni personali.
I Fatti del Caso
Un detenuto, a seguito del rigetto da parte del Tribunale di Sorveglianza di Palermo della sua richiesta di ammissione a una misura alternativa alla detenzione, decideva di impugnare tale provvedimento. Invece di affidarsi a un legale, presentava personalmente ricorso alla Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza a lui sfavorevole.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, investita della questione, ha adottato una procedura semplificata, nota come “de plano”, senza necessità di un’udienza formale, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un vizio insanabile: il difetto di legittimazione del ricorrente. La chiave di volta è l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che, per le impugnazioni davanti alla Corte di Cassazione, l’atto debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Poiché il ricorrente ha agito personalmente, violando questa disposizione procedurale, il suo ricorso non poteva essere esaminato nel merito. La Corte ha sottolineato che la norma era già in vigore al momento della proposizione del ricorso, rendendo l’errore non scusabile.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono meramente procedurali, ma anche economiche. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, citando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità. Di conseguenza, lo hanno condannato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’assistenza tecnica di un avvocato qualificato non è una facoltà, ma un requisito imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità, e la sua mancanza comporta costi certi e significativi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto personalmente dal ricorrente anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, come richiesto dall’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, secondo la normativa vigente (legge n. 103 del 2017), il ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato. La proposizione personale del ricorso ne determina l’inammissibilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7934 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTO EMPEDOCLE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avy’o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto l’istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione carceraria avanzata da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, chiedendo l’annullamento del provvedimento.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023