Ricorso Inammissibile: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso davanti alla Suprema Corte deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato, altrimenti risulta ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza dei requisiti formali nel processo e le severe conseguenze per chi non li rispetta.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in precedenza, presentava personalmente un ricorso per cassazione avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia. L’atto di impugnazione, quindi, non era stato redatto né firmato da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale, come richiesto dalla normativa vigente. La Corte, rilevata questa palese irregolarità, ha proceduto con una decisione rapida e senza udienza pubblica, definita ‘de plano’.
La Regola dell’Art. 613 c.p.p. e il Ricorso Inammissibile
Il fulcro della questione risiede nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”.
La legge impone questo requisito per garantire un alto livello di tecnicismo e professionalità negli atti presentati alla Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito. L’assistenza di un avvocato specializzato è considerata essenziale per assicurare che le questioni sottoposte alla Corte siano pertinenti e formulate correttamente dal punto di vista giuridico. La violazione di questa regola procedurale porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un’argomentazione semplice e diretta. Constatato che il ricorso era stato presentato direttamente dal condannato, la Corte ha applicato alla lettera la sanzione processuale prevista dall’art. 613 c.p.p. Non vi è spazio per interpretazioni alternative o sanatorie: la mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato costituisce una causa ostativa all’esame del merito del ricorso.
L’ordinanza ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, senza nemmeno analizzare le ragioni o i motivi che il ricorrente intendeva sollevare. La forma, in questo caso, prevale sulla sostanza, a tutela della corretta amministrazione della giustizia e del ruolo specifico della Corte Suprema.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a precludere ogni possibilità di revisione della decisione impugnata, comporta due sanzioni economiche a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per il procedimento vengono addebitati a chi ha dato causa all’inammissibilità.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: il giudice ha condannato il ricorrente a pagare tremila euro, una sanzione volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o proceduralmente scorretti.
Questa ordinanza serve come monito sull’importanza di affidarsi sempre a un difensore qualificato per le procedure dinanzi alla Corte di Cassazione, evidenziando come l’inosservanza delle regole procedurali possa portare non solo al rigetto del ricorso, ma anche a significative conseguenze economiche.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale impone che l’atto di ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma dell’avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a constatare il vizio di forma e a rigettare l’atto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3648 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3648 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
lato avviso alle parti3
Udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritl:o
Rilevato che NOME COGNOME NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comrna 1, primo periodo, co proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscri a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.