Ricorso Inammissibile: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore specializzato. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato conduce inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere le formalità necessarie per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, decideva di impugnare la sentenza della Corte d’Appello presentando personalmente ricorso alla Corte di Cassazione. Nei motivi, contestava la valutazione dei giudici di merito circa la destinazione della droga, che era stata ritenuta finalizzata alla cessione a terzi. Tuttavia, l’aspetto cruciale della vicenda non riguardava il merito della questione, ma un vizio formale insanabile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, fermandosi a un controllo preliminare sulla regolarità dell’atto. La decisione si fonda sull’applicazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
Le motivazioni: La Disciplina sul ricorso inammissibile
I giudici hanno evidenziato che il ricorso era stato proposto dopo l’entrata in vigore della cosiddetta “Riforma Orlando”, la quale ha introdotto un requisito di ammissibilità stringente. La legge stabilisce che l’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione debba essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Poiché l’imputato aveva firmato e presentato l’atto personalmente, senza l’assistenza di un legale abilitato, il ricorso non poteva superare il vaglio preliminare.
L’Applicazione della Nuova Normativa
Un punto chiave chiarito dalla Corte è che questa regola procedurale si applica a tutti i ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore della legge, a prescindere da quando sia stata emessa la sentenza impugnata. La normativa, infatti, non incide sul diritto sostanziale a impugnare, ma disciplina unicamente le modalità del suo esercizio. Citando una precedente pronuncia (Cass. n. 23631/2018), la Corte ha confermato che si tratta di una norma sulla disciplina delle modalità dell’esercizio del diritto, con efficacia immediata. La mancanza della firma del difensore specializzato ha quindi reso il ricorso inammissibile.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia in esame conferma l’importanza del rispetto delle forme processuali, specialmente nel giudizio di legittimità. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato cassazionista. L’inosservanza di questa regola non solo impedisce l’esame delle proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sulla necessità di affidarsi sempre a professionisti qualificati per navigare le complessità del diritto processuale penale.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della legge n. 103/2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
La regola che impone la firma dell’avvocato si applica anche se il provvedimento impugnato è stato emesso prima della legge del 2017?
Sì. La Corte ha chiarito che questa regola riguarda le modalità di esercizio del diritto di impugnazione e si applica a tutti i ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta non solo che la Corte non esamini il merito del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SENIGALLIA il 07/01/1965
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avio alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
P
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di illecita detenzione di due panetti di hashish, come meglio specificato in rubrica – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 21/02/2023 dalla Corte d’Appello di Ancona (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal Tribunale della stessa città) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con specifico riferimento alla ritenuta destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi;
rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall’interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l’impugnazione sia sottoscritta da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato o dall’indagato dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 – 01);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023 Il Consiglre estensore GLYPH
Il Presidente