Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Agire Senza Avvocato
Presentare un ricorso in Cassazione è un’operazione tecnica che richiede competenza e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’assistenza di un difensore è imprescindibile. Vediamo perché un ricorso inammissibile presentato personalmente può avere conseguenze molto onerose, analizzando un caso pratico deciso dalla settima sezione penale.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Assistenza Legale
Il caso nasce dal ricorso presentato da un privato cittadino avverso una sentenza emessa dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Udine. La peculiarità della vicenda risiede nel fatto che l’interessato ha deciso di agire in autonomia, proponendo personalmente il ricorso alla Corte di Cassazione, senza avvalersi dell’assistenza di un avvocato abilitato.
Questo errore procedurale è stato il punto focale su cui si è concentrata l’attenzione della Suprema Corte, portando a una decisione netta e dalle conseguenze significative per il ricorrente.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni dell’appello, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla sua regolarità formale. La mancanza dell’assistenza tecnica di un difensore è stata ritenuta un vizio insanabile, che ha precluso qualsiasi valutazione sulle questioni sollevate dal ricorrente.
Oltre a respingere l’impugnazione, la Corte ha condannato il proponente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza si basa su argomentazioni giuridiche chiare e consolidate, che meritano di essere analizzate nel dettaglio.
L’Obbligo dell’Assistenza del Difensore
Il primo e più importante motivo della decisione è la violazione del principio secondo cui, nel processo penale, la parte non può stare in giudizio personalmente, soprattutto davanti alla Corte di Cassazione. La legge richiede obbligatoriamente la rappresentanza e l’assistenza di un difensore iscritto all’apposito albo. L’atto presentato personalmente dall’interessato è, quindi, giuridicamente inefficace e deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e vizio di forma.
La Sanzione per il Ricorso Inammissibile e la Colpa del Ricorrente
La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria deriva direttamente dall’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata non solo alle spese, ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La Corte ha inoltre richiamato una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), sottolineando che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. In altre parole, l’errore commesso non era scusabile, e le conseguenze economiche dovevano essere applicate integralmente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa pronuncia rafforza un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario in sede penale: l’assistenza di un legale non è una facoltà, ma un obbligo procedurale la cui violazione comporta conseguenze gravi. Tentare di agire in autonomia, specialmente in un grado di giudizio tecnico come quello di Cassazione, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Le implicazioni non sono solo procedurali, con la perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma anche economiche, data la condanna a spese e sanzioni pecuniarie talvolta elevate. Affidarsi a un professionista qualificato è l’unica via per garantire la validità formale del proprio ricorso e tutelare efficacemente i propri diritti.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, l’ordinanza stabilisce che il ricorso è inammissibile se proposto personalmente dall’interessato senza la necessaria assistenza di un difensore.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Qual è l’importo della sanzione pecuniaria stabilita in questo caso specifico?
La Corte ha condannato il ricorrente al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12592 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 19/01/1995
avverso la sentenza del 01/07/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINE
edato avviso alle parti .: 2
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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1. GLYPH Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile siccome proposto dall’interessato personalmente senza la necessaria assistenza del difensore. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024