Ricorso Inammissibile in Cassazione: L’Importanza della Firma dell’Avvocato
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise, specialmente nei gradi più alti di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: il ricorso in Cassazione in materia penale deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato. Se questa norma non viene rispettata, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo presenta. Analizziamo questo caso per capire perché la forma, in questo contesto, è anche sostanza.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello a carico di un imputato per i reati di furto aggravato e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, commette un errore procedurale decisivo: redige e sottoscrive l’atto di ricorso personalmente, senza avvalersi dell’assistenza e della firma di un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, una volta ricevuto l’atto, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate. Utilizzando la procedura semplificata de plano, prevista dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale per i casi di evidente inammissibilità, ha immediatamente chiuso la questione. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è puramente giuridico-procedurale e si fonda su una norma chiara e inequivocabile: l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La legge esclude esplicitamente la possibilità per l’imputato di provvedere personalmente. La norma mira a garantire che il giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo, sia affrontato con la necessaria competenza professionale, evitando ricorsi basati su argomentazioni non pertinenti o mal formulate. La firma del difensore specializzato non è, quindi, un mero formalismo, ma una garanzia di qualità e serietà dell’impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in ambito penale: il “fai da te” non è un’opzione. È obbligatorio affidarsi a un avvocato cassazionista, l’unico professionista abilitato a rappresentare le parti davanti alla Suprema Corte. Ignorare questa regola non solo impedisce che le proprie ragioni vengano esaminate, ma comporta anche una condanna economica certa. La decisione sottolinea come la conoscenza delle regole processuali sia tanto importante quanto la fondatezza delle proprie argomentazioni nel merito. Prima di intraprendere qualsiasi azione legale, e a maggior ragione un ricorso in Cassazione, è indispensabile consultare un legale specializzato per non incorrere in errori procedurali che possono precludere ogni possibilità di successo.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso penale in Cassazione?
No, la legge lo esclude espressamente. L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale impone che l’atto di ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 4.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che la decisione è stata presa “de plano”?
Significa che la Corte ha deciso con una procedura semplificata e rapida, senza la necessità di un’udienza pubblica. Questa modalità è prevista dalla legge (art. 610, comma 5-bis, c.p.p.) proprio per i casi, come questo, in cui l’inammissibilità del ricorso è manifesta e non richiede approfondimenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8166 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8166 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TARANTO il 07/03/1973
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 39010/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 29 gennaio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell’imputato dei reati di furto aggravato e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto esso reca la sottoscrizione del solo imputato, in spregio al disposto di cui all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell’imputato di provvedere personalmente e «l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Rilevato, pertanto, che – all’esito della procedura de plano di cui all’art. 610, comma 5bis cod. proc. pen. prevista ex lege nel caso di inammissibilità del ricorso personale – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali eF… vernento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente