Ricorso Inammissibile in Cassazione: L’Importanza della Firma dell’Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, evidenziando le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso in esame dimostra come, a seguito della riforma del 2017, la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato cassazionista non sia una mera formalità, ma un requisito essenziale la cui assenza comporta conseguenze severe, inclusa una condanna pecuniaria.
I Fatti del Caso: Un Appello Personale Contro la Sorveglianza
La vicenda trae origine dalla decisione di un condannato di impugnare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Invece di affidarsi a un legale, il soggetto ha deciso di presentare personalmente il ricorso per cassazione. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso stesso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, un dettaglio cronologico che si rivelerà decisivo.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero con una procedura semplificata senza udienza, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i casi di manifesta inammissibilità.
La conseguenza non è stata solo il rigetto dell’istanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono lapidarie e si fondano su un’unica, invalicabile, regola procedurale. La Legge n. 103 del 2017 ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, stabilendo che il ricorso in Cassazione presentato dall’imputato o dal condannato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso in esame è stato proposto personalmente dal condannato, violava palesemente questa disposizione.
La Corte ha sottolineato che tale requisito non ammette deroghe. La sua assenza rende l’atto ab origine viziato e, pertanto, non meritevole di essere discusso nel merito. La condanna al pagamento della somma di tremila euro è stata giustificata dalla presenza di ‘profili di colpa’ nella presentazione del ricorso, citando una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000). In sostanza, presentare un ricorso palesemente inammissibile costituisce un comportamento colposo che attiva un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare iniziative giudiziarie dilatorie o prive dei requisiti minimi di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve come un monito chiaro e inequivocabile: nel processo penale, il ‘fai da te’ davanti alla Corte di Cassazione non è un’opzione percorribile. La riforma del 2017 ha introdotto un filtro di professionalità invalicabile, richiedendo che ogni ricorso sia vagliato e firmato da un avvocato specializzato. L’obiettivo è duplice: garantire la qualità tecnica degli atti sottoposti alla Suprema Corte e deflazionare il carico di lavoro, scartando a priori le impugnazioni proceduralmente scorrette. Per chiunque intenda adire la Cassazione, l’assistenza di un difensore cassazionista non è una facoltà, ma un obbligo inderogabile la cui violazione comporta non solo la certezza del rigetto, ma anche un significativo esborso economico.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè con una procedura semplificata e senza udienza. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso di inammissibilità?
In questo specifico caso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2329 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 07/06/1966
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
2
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari emessa il giorno 11 luglio 2024 è stato proposto personalmente da NOME COGNOME e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricor dell’imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 6 comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.