Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Cruciale
L’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti come la Corte di Cassazione, è regolato da norme procedurali precise, pensate per garantire ordine e competenza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una di queste regole fondamentali: la necessità del patrocinio di un avvocato specializzato. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile, presentato senza rispettare questo requisito, possa avere conseguenze non solo procedurali ma anche economiche per il ricorrente.
Il Contesto: Il Ricorso Contro l’Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza
La vicenda ha origine da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Un soggetto, condannato, decideva di impugnare tale provvedimento proponendo personalmente ricorso per cassazione. Questo atto, sebbene mosso dalla volontà di far valere le proprie ragioni, si è scontrato con una barriera formale prevista dal nostro codice di procedura penale, portando la questione all’attenzione della settima sezione penale della Suprema Corte.
La Regola del Patrocinio Obbligatorio e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione risiede nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa regola non è un mero formalismo. Essa mira a garantire che il giudizio di legittimità, che non riesamina i fatti del processo ma valuta solo la corretta applicazione della legge, sia attivato sulla base di argomentazioni giuridiche tecniche e pertinenti. La figura dell’avvocato cassazionista è quindi vista dal legislatore come un filtro di competenza indispensabile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte, esaminando il caso, ha agito con una procedura snella, detta de plano, data l’evidente e pacifica causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici hanno semplicemente constatato che il ricorso era stato presentato personalmente dal condannato. Questo fatto, di per sé, integra la causa di inammissibilità prevista dal citato articolo 613 c.p.p. La Corte ha ribadito che la norma non ammette eccezioni: la difesa tecnica specializzata è un requisito imprescindibile per adire la Corte di Cassazione in materia penale. Pertanto, senza neanche entrare nel merito delle doglianze sollevate, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. La Corte, come da prassi consolidata, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma, determinata in via equitativa, pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o privi dei requisiti di legge, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La vicenda, dunque, si conclude non solo con una sconfitta processuale ma anche con un significativo onere economico, sottolineando l’importanza di affidarsi sempre a un legale qualificato per l’impugnazione in Cassazione.
Posso presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge processuale penale stabilisce che, a pena di inammissibilità, l’atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché è necessario un avvocato cassazionista per presentare ricorso?
La legge richiede un avvocato specializzato per garantire un’adeguata difesa tecnica davanti alla Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito, e per assicurare che i ricorsi siano fondati su motivi di diritto validi e pertinenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2574 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2574 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PISTICCI il 26/01/1973
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, l stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, co proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscri a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.