Ricorso Inammissibile: Quando la Forma Diventa Sostanza
Nel complesso universo della procedura penale, le regole formali non sono meri cavilli, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, dichiarando un ricorso per cassazione inammissibile a causa di un vizio procedurale insuperabile: la mancanza della firma di un avvocato abilitato. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere perché, specialmente nel giudizio di legittimità, il ‘come’ si agisce è tanto importante quanto il ‘perché’.
I Fatti del Caso
Un soggetto, detenuto, aveva presentato un reclamo al Tribunale di Sorveglianza avverso un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva rigettato una sua istanza. Anche il Tribunale di Sorveglianza rigettava il reclamo. Contro questa seconda decisione, il soggetto decideva di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione, redigendo e presentando personalmente l’atto di ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle doglianze del ricorrente, ha immediatamente rilevato un ostacolo procedurale insormontabile. L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio del Ricorso per Cassazione Inammissibile
La motivazione della Corte è netta e si fonda su una norma specifica del codice di procedura penale: l’articolo 613. Questa disposizione, così come modificata dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Il fatto che il ricorso sia stato proposto ‘personalmente dal condannato’ ha violato questa regola fondamentale. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando così anche l’imposizione della sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa decisione ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione è un giudizio di pura legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo. La legge impone la presenza obbligatoria di un avvocato cassazionista proprio per garantire che le questioni sottoposte alla Corte siano formulate correttamente e vertano esclusivamente su violazioni di legge, come richiesto. Per il cittadino, questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richiede il rispetto di regole procedurali precise, e il ‘fai da te’ legale, in questi contesti, non solo è inefficace, ma può anche comportare conseguenze economiche negative.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce espressamente che, a pena di inammissibilità, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, ritenuta congrua dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Perché è necessaria la firma di un avvocato cassazionista?
La legge richiede la firma di un avvocato specializzato per garantire il tecnicismo e la correttezza formale del ricorso, dato che il giudizio in Cassazione verte su questioni di diritto (legittimità) e non sui fatti del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32569 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;/
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha rigettato l’istanza proposta ex art. 35 ter ord. pen.;
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato;
Rilevato che l’ad 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – a versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024