Ricorso Inammissibile: Perché l’Imputato Non Può Rivolgersi Personalmente alla Cassazione
Nel complesso panorama della giustizia penale, le regole procedurali rappresentano i binari entro cui deve muoversi l’azione legale. La loro osservanza è fondamentale, specialmente quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cardine: il ricorso inammissibile è la diretta conseguenza della presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato, senza la necessaria assistenza di un avvocato specializzato. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni e le conseguenze di tale regola.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. A seguito di una parziale riforma che dichiarava estinto un capo d’imputazione, la condanna per gli altri reati era divenuta definitiva in appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il punto cruciale, tuttavia, non risiedeva nelle motivazioni del ricorso, ma nella sua modalità di presentazione: l’atto era stato redatto e sottoscritto personalmente dall’imputato, senza l’intervento di un legale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha tagliato corto dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è stata presa con una sentenza complessa, ma con una procedura semplificata, come previsto dal codice di procedura penale per i casi di manifesta inammissibilità. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della sua condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria di 4.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Sottoscrizione dell’Avvocato è Obbligatoria
La ragione di questa drastica decisione risiede in una norma procedurale chiara e invalicabile. Gli ermellini hanno fondato la loro pronuncia sugli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Il legislatore ha previsto questa regola per garantire un elevato livello di tecnicismo e specializzazione nel giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Tale compito richiede una competenza giuridica specifica che solo un avvocato cassazionista può assicurare. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato, anche se legittima in altri gradi di giudizio, è quindi esclusa davanti alla Suprema Corte. La Corte ha richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, sottolineando come l’irregolarità formale della presentazione del ricorso ne comporti irrimediabilmente l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, essa ribadisce la centralità della difesa tecnica qualificata nel processo penale, soprattutto nel suo grado più alto. L’imputato non può ‘fare da sé’ quando si rivolge alla Cassazione. In secondo luogo, evidenzia le gravi conseguenze di un errore procedurale: un ricorso potenzialmente fondato nel merito viene respinto in via preliminare, rendendo la condanna irrevocabile e aggiungendo un ulteriore onere economico per il condannato. Questa decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi sempre a professionisti qualificati e di rispettare scrupolosamente le forme e i termini previsti dalla legge per l’impugnazione, al fine di evitare che un errore formale precluda la tutela dei propri diritti.
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Corte di Cassazione?
No, la legge processuale penale stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, a pena di inammissibilità.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina nel merito le questioni sollevate, ma rigetta l’atto per un vizio di forma insanabile, con conseguente definitività della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il soggetto che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 4.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; ir udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r
R.G. 11778/2024
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo a) e ne ha confermato la condanna per gli altri reati di furto aggravato;
Ritenuto che, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; n caso di specie, l’imputato ha presentato ricorso personalmente; la conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità. ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 25 giugno 2024.