Ricorso Inammissibile: Quando la Firma dell’Imputato Annulla l’Appello
Nel complesso mondo della procedura penale, le regole formali non sono semplici tecnicismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: la necessità della difesa tecnica qualificata per presentare un ricorso. Quando un appello viene respinto ancor prima di essere esaminato nel merito, si parla di ricorso inammissibile. Questo è esattamente ciò che è accaduto in un caso deciso con una procedura rapida, a causa di un vizio di forma insanabile: la sottoscrizione del ricorso da parte dell’imputato stesso.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 8 marzo 2024, decideva di impugnare la decisione presentando ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione non era stato redatto e sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, come richiesto dalla legge, ma portava la firma personale dello stesso imputato.
Questo errore procedurale ha immediatamente attivato un meccanismo di controllo da parte della Suprema Corte, che ha esaminato la validità formale del ricorso prima di qualsiasi valutazione sul suo contenuto.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 29 novembre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, definita de plano, che non richiede un’udienza pubblica, data l’evidente e incontestabile natura del vizio procedurale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un unico, ma decisivo, fondamento giuridico: la violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, modificata dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti.
I giudici hanno spiegato che la sottoscrizione personale dell’imputato impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. La legge, infatti, riserva la redazione e la presentazione del ricorso in Cassazione esclusivamente alla difesa tecnica, ritenendo che solo un professionista qualificato possieda le competenze necessarie per formulare censure di legittimità, le uniche che possono essere esaminate in quella sede. La firma dell’imputato, pertanto, rende l’atto giuridicamente nullo e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il diritto alla difesa tecnica non è solo una facoltà, ma in determinate fasi del processo, come il giudizio di Cassazione, diventa un requisito indispensabile per la validità degli atti. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi sempre a un legale qualificato per la gestione delle impugnazioni, specialmente quelle davanti alla Suprema Corte. Un errore formale, come una firma apposta dalla persona sbagliata, può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni, con conseguenze economiche negative come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato sottoscritto personalmente dall’imputato anziché da un avvocato abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione, violando quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Chi è autorizzato a firmare un ricorso per Cassazione in materia penale?
Secondo la normativa vigente, il ricorso per Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori (un avvocato cassazionista).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3248 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3248  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
•data-clUdsQ-e14 4, EPFt-i;•
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 192 Gualano
NUMERO_DOCUMENTO
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché sottoscritto dall’imputato, violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., com modificato dalla legge 103 del 2017, che impedisce in via originaria l’instaurazio di un valido rapporto di impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso ft 29/11/2024.