Ricorso Inammissibile: la Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Requisiti Formali
Quando si presenta un appello, ogni dettaglio formale conta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, evidenziando come un difetto apparentemente minore possa portare a un ricorso inammissibile e a conseguenze economiche significative. Questo caso offre uno spunto fondamentale sull’importanza del rigore procedurale nel diritto penale.
Il Caso: Un Appello Respinto per un Vizio Formale
La vicenda ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente, un uomo nato nel 1977, ha tentato di portare il suo caso all’attenzione della Suprema Corte. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con un ostacolo insormontabile, non legato al merito della questione, ma a un vizio puramente procedurale.
La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato un difetto cruciale nell’atto presentato: la mancata e corretta identificazione di tutti i soggetti coinvolti, indicata nel provvedimento come “mancata identificazione degli astanti”. Questo errore ha impedito ai giudici di procedere con l’esame del ricorso, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è una semplice archiviazione. Comporta conseguenze tangibili per chi lo ha proposto. In questo specifico caso, la Corte non solo ha respinto l’appello, ma ha anche condannato il ricorrente a sostenere due oneri finanziari:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento giudiziario avviato.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria fissata a tremila euro.
Questa decisione sottolinea come l’accesso alla giustizia di ultima istanza sia subordinato al rispetto scrupoloso delle regole procedurali, la cui violazione può trasformare un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio economico.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono estremamente sintetiche ma chiare. La Corte ha basato la sua decisione esclusivamente sul rilievo del vizio formale. Non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive perché il ricorso, così come presentato, non superava il primo vaglio di ammissibilità. La “mancata identificazione” ha reso l’atto nullo ai fini della sua valutazione, poiché l’identificazione chiara delle parti è un presupposto essenziale per la valida costituzione del rapporto processuale dinanzi alla Corte.
Conclusioni: L’Importanza del Rigore Formale
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, è un monito importante per tutti gli operatori del diritto e per i cittadini. Dimostra che la forma, nel processo, è sostanza. Un errore nella redazione di un atto, come l’omessa o errata identificazione dei soggetti, può precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni, indipendentemente dalla loro fondatezza. La decisione della Cassazione ribadisce che il rispetto delle norme procedurali non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale per il corretto funzionamento del sistema giudiziario, e la sua inosservanza comporta conseguenze severe e inevitabili.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito a causa di un vizio procedurale o di forma. Il giudice lo respinge in via preliminare senza valutare se le ragioni del ricorrente siano fondate o meno.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della “mancata identificazione degli astanti”, ovvero un difetto nella corretta indicazione dei soggetti coinvolti nell’atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24737 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 02/05/1977
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce
l’inosservanza dell’art. 341-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto le espressioni lesive del decoro e dell’onore dei pubblici ufficiali
sarebbero state proferite dal ricorrente alla presenza di persone non identificate;
Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto le sentenze
di merito hanno congruamente rilevato che le offese rivolte dal ricorrente ai pubblici ufficiali sono state effettivamente percepite dai presenti;
Considerato, infatti, che queste espressioni sono state proferite nella
pubblica via, in una strada estremamente trafficata in prossimità dell’esercizio commerciale ambulante abusivamente esercitato dal ricorrente;
Ritenuto che, a fronte della prova dell’effettiva percezione delle
espressioni oltraggiose da parte di una pluralità di persone, nessun rilievo assume la mancata identificazione degli astanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.