Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un diritto, ma esercitarlo in modo superficiale può avere conseguenze negative. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della sua totale genericità, non solo fallisca nel suo intento, ma comporti anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e confrontarsi criticamente con la decisione impugnata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione sostenendo una generica “violazione di legge e/o vizio motivazionale” in merito alla sua responsabilità penale. Il ricorso si limitava ad affermare che il giudice d’appello avesse omesso di valutare la presenza di eventuali cause di non punibilità, un dovere che, secondo la difesa, è indeclinabile per il giudice.
Tuttavia, queste affermazioni sono state presentate in modo del tutto astratto, senza alcun riferimento concreto al caso specifico, alle prove discusse nel processo o alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Il ricorso era, in sostanza, una formula standard priva di qualsiasi aderenza alla realtà processuale.
Il problema di un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come i motivi fossero “ictu oculi” inammissibili, cioè palesemente tali a prima vista. Le ragioni di questa decisione risiedono in due difetti capitali dell’atto di impugnazione:
1. Assoluta mancanza di specificità: Il ricorso era formulato con affermazioni generiche e astratte, senza indicare quali specifiche cause di non punibilità sarebbero state ignorate o perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata.
2. Mancato confronto con la sentenza impugnata: Il ricorrente non ha minimamente dialogato con le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale, secondo i giudici di legittimità, aveva fornito una motivazione logica, congrua e corretta, anche richiamando per relationem la sentenza di primo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento che si intende contestare. Non è sufficiente enunciare principi di diritto o lamentare genericamente la violazione di una norma. È necessario spiegare perché, nel caso concreto, quella norma sia stata violata e come la motivazione del giudice inferiore sia viziata.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisando alcuna assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare tale inammissibilità (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000), la Cassazione ha applicato le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede studio, precisione e un confronto critico con la decisione che si attacca. La presentazione di un ricorso generico e assertivo non è solo un esercizio inutile, ma espone il proprio assistito a ulteriori conseguenze economiche. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che si fonda sulla capacità di evidenziare errori concreti e non su mere e astratte doglianze.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era assolutamente generico, assertivo e privo di specificità. Non si confrontava in alcun modo con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a enunciare principi generali senza applicarli al caso concreto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è prova di assenza di colpa del ricorrente, la legge (art. 616 c.p.p.) prevede la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere specifici?
Significa che il ricorrente deve indicare chiaramente quali parti della sentenza impugnata ritiene errate e per quali ragioni giuridiche o logiche. Non basta affermare genericamente che la legge è stata violata, ma bisogna spiegare come e perché, argomentando in modo puntuale e pertinente rispetto al contenuto della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34632 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34632 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale (non viene specificato) in punto di affermata responsabilità.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso, nella sua interezza, consta delle seguenti, del tutto generiche, affermazioni: “Lo scrivente Difensore ritiene illegittima la sentenza pronunciata nei confronti dell’imputato. Il Giudice del provvedimento impugnato, infatti, ha omesso di compiere la necessaria valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità, ai sensi del citato 129 c.p.p. Pertanto, occorre precisare che è dovere indeclinabile del giudice – ai fini della, decisione – compiere una valutazione degli atti del procedimento al fine di riscontrare l’eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Si confida nell’accoglimento”.
Appare, dunque, ictu °cui/ che motivi siffatti sono inammissibili, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi che il ricorrente, in concreto, non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relationem la pronuncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. GLYPH i t .
Così deciso il 07/10/2025