Ricorso Inammissibile: La Guida ai Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un atto che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze negative sia dal punto di vista processuale che economico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nelle censure possa vanificare l’intero processo di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato ha origine da una decisione del Tribunale di Sorveglianza. Un condannato aveva presentato un’istanza per ottenere la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale, tuttavia, rigettava tale richiesta, applicando al suo posto la misura della detenzione domiciliare.
Insoddisfatto della decisione, il condannato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione da parte del giudice di sorveglianza.
L’Ordinanza della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede nel merito della questione (ovvero se fosse più giusta la detenzione domiciliare o l’affidamento), ma in un vizio preliminare e insanabile dell’atto di impugnazione stesso.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Il cuore della decisione ruota attorno al principio della specificità dei motivi, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi ricorre non solo di elencare le proprie lamentele, ma anche di indicare con precisione gli elementi che ne sono alla base, confrontandosi direttamente con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a formulare una censura generica, senza entrare nel dettaglio delle ragioni esposte dal Tribunale di Sorveglianza. L’ordinanza impugnata era, al contrario, ampia e logicamente argomentata. Il ricorso, non confrontandosi con essa, non ha permesso alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che un ricorso inammissibile è quello che non si confronta criticamente con la motivazione del giudice precedente. Non è sufficiente affermare che la decisione sia sbagliata; è necessario spiegare perché, punto per punto, le argomentazioni del giudice non sono condivisibili. Il ricorrente ha l’onere di “smontare” la logica del provvedimento impugnato, evidenziandone le crepe, le contraddizioni o le violazioni di legge. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si risolve in una mera enunciazione di dissenso, priva di valore processuale. La Corte, quindi, non potendo valutare il merito delle censure a causa della loro indeterminatezza, non ha avuto altra scelta che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge. Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un’analisi critica e puntuale, non un semplice sfogo. La specificità non è un cavillo burocratico, ma la condizione essenziale per consentire al giudice di svolgere la propria funzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo del requisito della specificità dei motivi. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione ampia e logica dell’ordinanza impugnata, ma ha formulato censure generiche che non hanno permesso alla Corte di individuare i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, a favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Cosa richiede il principio di specificità dei motivi secondo l’art. 581 c.p.p.?
Il principio di specificità dei motivi richiede che il ricorrente non si limiti a enunciare le proprie censure, ma indichi anche in modo dettagliato gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. È necessario un confronto critico e puntuale con le argomentazioni della decisione che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4400 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4400 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 02/07/2025, rigettava l’istanza di affidamento avanzata da COGNOME, applicando la detenzione domicil
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di mo
Il ricorso è inammissibile perchè non si confronta con la motivata negativa valu consapevolezza dei fatti.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammi specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure s determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che so delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della ~empugn logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura fo consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercit sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella d causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), a della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025