Ricorso inammissibile in Cassazione: la genericità dei motivi non paga
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici non può essere accolto. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno confermato la condanna di un imputato per concorso in rapina aggravata, sottolineando come la mancanza di specificità nelle censure mosse alla sentenza di secondo grado ne determini inevitabilmente il rigetto. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
I fatti del processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Ancona, emessa a seguito di un “concordato in appello” (o patteggiamento in appello). Le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, fissata in 1 anno e 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa per il reato di concorso in rapina aggravata. Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione.
Il difensore ha formulato un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione di legge e un difetto di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello avesse valutato gli elementi probatori in modo incoerente e insufficiente. Si trattava, quindi, di una critica alla logica con cui i giudici di secondo grado avevano giustificato la loro decisione.
La valutazione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato. I giudici hanno evidenziato come il ricorso fosse “totalmente generico” e, pertanto, non rispettasse i requisiti di specificità imposti dalla legge, in particolare dall’art. 581 del codice di procedura penale.
La norma citata stabilisce che chi impugna una sentenza ha l’onere non solo di indicare i punti della decisione che contesta, ma anche di specificare gli elementi su cui si basano le sue lagnanze. Questo serve a consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali sono i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una critica generica senza indicare concretamente quali elementi probatori fossero stati mal valutati o perché la motivazione della sentenza impugnata fosse illogica. Di fronte a una motivazione ritenuta dalla Cassazione “ampia e logicamente corretta”, la censura generica non ha avuto alcuna possibilità di successo.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sul principio della specificità dei motivi di ricorso. Quando un ricorso è vago e non entra nel dettaglio delle critiche, impedisce al giudice di effettuare il proprio sindacato. Non basta affermare che una motivazione è “incoerente”; è necessario spiegare perché, mettendo in luce le contraddizioni o le carenze specifiche. L’assenza di tale specificità rende il ricorso un mero atto di dissenso astratto, non un’impugnazione tecnicamente valida. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale e viene applicata quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di motivi palesemente generici. La decisione ribadisce che il ricorso per cassazione è uno strumento serio, da utilizzare con precisione e rigore tecnico, e non un tentativo generico di rimettere in discussione una sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano totalmente generici e non specificavano gli elementi concreti su cui si basavano le censure contro la sentenza impugnata, violando così il requisito di specificità previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere specifici?
Significa che il ricorrente non può limitarsi a una critica generica della sentenza, ma deve indicare precisamente quali punti della decisione contesta e quali sono gli elementi (di fatto o di diritto) che supportano la sua critica, per permettere al giudice di comprendere e valutare i rilievi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 cod. proc. pen. quando l’inammissibilità del ricorso è dovuta a colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in Albania avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 2 gennaio 2024 , applicava a NOME COGNOME la pena concordata tra le parti di anni 1, mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa in ordine al reato di concorso in rapina aggravata allo st ascritto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione dell’art. 125 comma terzo cod.proc.pen. e difetto di motivazione ex art. 606 le cod.proc.pen., per motivazione incoerente ed insufficiente quanto alla valutazione degli eleme probatori.
Il ricorso è proposto per motivi totalmente generici avverso sentenza di concordato appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pe inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di de censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissib perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in qu fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di col emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME
uz NOME