Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
s ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
iferso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
d .’AD avviso alle parti;
oi ta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i
motivi del ricorso;
ritenuto che, il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo di censura ris del tutto generico, risolvendosi in un’apodittica ed assertiva affermazione circa mancata valutazione, da parte del giudice, circa la sussistenza, nel caso in esa di cause di estinzione del reato, prima di addivenire alla conferma della sentenz di condanna, affermazione questa del tutto priva di censure al provvedimento impugnato, non potendosi considerare tali delle generiche affermazioni di no condivisibilità circa il modus operandi adottato ai fini della decisione;
considerato che, invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è an quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in forza quale il ricorrente ha l’onere di dedurre non soltanto le censure su uno o più determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;
che, da ciò discende che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. per aspecificità;
che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/02/2024.