Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima spiaggia per chi cerca di ribaltare una condanna. Tuttavia, non basta semplicemente contestare la decisione: è necessario farlo con argomenti precisi e pertinenti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso inammissibile perché generico non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Vediamo perché.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di minaccia. Non soddisfatto della sentenza, decide di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’unico motivo sollevato dal suo difensore riguardava la violazione della legge penale per due aspetti strettamente collegati: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, l’eccessiva severità della pena inflitta (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
In pratica, il ricorrente lamentava che i giudici dei gradi precedenti non avessero tenuto conto di elementi a suo favore per ridurre la pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La conseguenza diretta è stata la conferma della condanna e l’addebito al ricorrente delle spese processuali, oltre a una sanzione di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è il cuore della pronuncia e offre un insegnamento cruciale. I giudici hanno stabilito che il motivo di ricorso era “privo di specificità”. Cosa significa? Significa che l’atto di appello non conteneva una critica effettiva e puntuale contro la sentenza della Corte d’Appello. Piuttosto, si limitava a contestare la decisione in modo astratto e generico, utilizzando argomentazioni non direttamente collegate ai fatti specifici del caso.
La giurisprudenza consolidata, citata nell’ordinanza, richiede che un ricorso per cassazione non si limiti a una semplice lamentela, ma articoli una critica ragionata e circostanziata del provvedimento impugnato, evidenziando in modo chiaro gli errori di diritto che si presume siano stati commessi. Un motivo di ricorso è specifico quando indica con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche per cui si ritengono errate.
La mancanza di questa specificità rende il ricorso inammissibile, e questa inammissibilità, quando è evidente, viene considerata “colposa”. Per questo motivo, oltre al pagamento delle spese del giudizio, scatta la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, una sorta di penalità per aver impegnato la macchina della giustizia con un’impugnazione palesemente infondata.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Per chi si rivolge alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla sentenza precedente. È indispensabile costruire un’argomentazione legale solida, dettagliata e pertinente, che attacchi specifici punti della motivazione del giudice d’appello. Un ricorso vago o generico è destinato a fallire prima ancora di essere discusso nel merito, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore costo economico e nella conferma definitiva della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘privo di specificità’. Le argomentazioni presentate erano generiche e non contenevano una critica puntuale e circostanziata contro la sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a contestare la decisione in modo astratto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente inammissibile.
Cosa si intende per ‘mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche’ come motivo di ricorso?
Significa che il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse sbagliato a non applicare una riduzione della pena, basandosi su elementi non previsti specificamente come attenuanti dalla legge ma che, nel caso concreto, avrebbero potuto giustificare una sanzione più mite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2193 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IMOLA il 23/04/1982
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia;
considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legg penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuante generiche e, quindi, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), limitandosi a contestarne la correttezza anche in ordine alla commisurazione della pena con assunti del tutto generici non riferibili puntualmente al caso in esame;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/09/2024.