Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Chiude le Porte alla Cassazione
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione in seguito a un concordato sulla pena in appello. Quando le parti si accordano, la possibilità di proseguire il contenzioso in Cassazione si restringe notevolmente. Comprendere i confini di un ricorso inammissibile è cruciale per definire la strategia processuale. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per capire perché il ricorso dell’imputato sia stato respinto.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado emessa dal Gup del Tribunale di Napoli Nord, che condannava un imputato per il reato di rapina in concorso (artt. 110 e 628 c.p.). In sede di appello, la Corte di appello di Napoli, su richiesta concorde delle parti, ha parzialmente riformato la sentenza, rideterminando la pena secondo la procedura del cosiddetto “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.), confermando per il resto la decisione di primo grado.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, lamentando una presunta mancanza di motivazione da parte della Corte di appello in relazione alle doglianze difensive originariamente formulate nell’atto di gravame.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: la scelta di accedere al concordato in appello comporta una rinuncia implicita ai motivi di impugnazione che non sono oggetto dell’accordo stesso. Di conseguenza, il perimetro del successivo ricorso per cassazione è estremamente limitato.
La Corte ha stabilito che, una volta che l’imputato rinuncia ai motivi di appello per ottenere un accordo sulla pena, la cognizione del giudice è limitata esclusivamente a quei motivi non oggetto di rinuncia. Poiché il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione su doglianze a cui aveva di fatto rinunciato, il suo ricorso inammissibile non poteva che essere respinto senza nemmeno un esame nel merito.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura e sugli effetti dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. I giudici hanno chiarito che un ricorso in cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato è ammissibile solo per motivi specifici e tassativi. Tali motivi riguardano esclusivamente:
1. La formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
2. Il consenso del Procuratore generale sulla richiesta.
3. Il contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altra doglianza, specialmente se relativa a motivi a cui si è rinunciato per perfezionare l’accordo, è considerata inammissibile. La Corte ha citato precedenti conformi (Sez. 2, n. 30990/2018 e Sez. 5, n. 46850/2022) per rafforzare questo principio. L’effetto devolutivo dell’impugnazione, in questo contesto, si esaurisce con l’accordo: il giudice d’appello non è tenuto a motivare su punti che le parti stesse hanno deciso di non contestare più. Proporre un ricorso per cassazione su tali punti costituisce un motivo non consentito dalla legge, che sfocia inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma una regola procedurale fondamentale: la scelta del concordato in appello è una strategia che offre il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, ma al prezzo di una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta intrapresa questa strada, le possibilità di contestare la sentenza in Cassazione diventano residue e circoscritte a vizi procedurali dell’accordo stesso. Tentare di riproporre questioni di merito superate dall’accordo non solo è inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammissibile solo se si deducono motivi specifici relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto della pronuncia del giudice difforme dall’accordo.
Quali motivi di ricorso sono inammissibili dopo un accordo sulla pena in appello?
Sono inammissibili tutte le doglianze relative a motivi ai quali si è rinunciato per raggiungere l’accordo, come la valutazione delle prove o la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento. Il giudice non è tenuto a motivare su punti che non sono più oggetto di contesa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9643 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 22 dicembre 2022 del Gup del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen., su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena per il suddetto delitto, confermando nel resto.
Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in merito alle doglianze avanzate dalla difesa nell’atto di gravame.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).
Si deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore