Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29248 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29248 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANT’ELPIDIO A MARE il 27/05/1977
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, applicando le attenuanti generiche e conseguentemente rideterminando il trattamento
sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Fermo con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fallimentare;
rilevato che, con i primi tre motivi, il ricorso denunzia la violazione della legge e il motivazionale in ordine alla ritenuta distrazione dei beni della società fallita,
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e alla sussistenza di elementi sufficienti per accertare la qualità di amministratore di fatto dell’imputato;
ritenuto che essi siano tutti inammissibili in quanto tendenti a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giud
di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualment esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e seguenti),
esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fat posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudic
di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01);
rilevato che, con il quarto e il quinto motivo, il ricorso censura l’omessa motivazione i ordine all’incongruenza delle dichiarazioni testimoniali nonché la violazione della legge per essere stata pronunciata sentenza di condanna in assenza dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio;
ritenuto che essi non siano deducibili in sede di legittimità in quanto fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare aspecifici in quanto omettono di assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025.