Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17972 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 27/08/1991
avverso la sentenza del 09/01/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di PAVIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pavia del 9 gennaio 2025, con la quale gli è stata applicata
la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cu all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390;
rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce, in maniera generica, l’assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art.
448, comma
2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere
per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto d
correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
rilevato che ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto al mancato proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen.;
ritenuta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025