Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42430 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r oaro avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 20 giugno 2024, secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato a NOME COGNOME la pena di anni due e mesi sette di reclusione ed euro 1.800 di multa per vari reati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, con un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione in merito alla determinazione della pena, non avendo il giudice motivato la mancata concessione delle pene sostitutive previste dall’art. 20 -bis cod. pen.
Con motivi aggiunti, depositati in data 02 settembre 2024, il ricorrente deduce, inoltre, il vizio di motivazione della sentenza, per non avere il giudice adeguatamente motivato l’insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., e la congruità della pena concordata dalle parti, anche con riferimento alla concessione di una pena sostitutiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il ricorrente deduce, invece, l’omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla congruità della pena applicata e alla concessione di una pena sostitutiva, diversa, quindi, da quella concordata dalle parti, senza che quest’ultima risulti illegale.
3.1. Il primo di tali motivi è inammissibile, in quanto non consentito dal codice di rito. Deve, infatti, applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso
tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337).
3.2. Il motivo relativo alla omessa motivazione circa la congruità della pena applicata e alla sua mancata sostituzione con una delle pene previste dall’art. 20-bis cod. pen. è manifestamente infondato, oltre che inammissibile, perché il giudice ha valutato esplicitamente tale congruità, alla luce dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen., dichiarandola adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato. La motivazione relativa al trattamento sanzionatorio è quindi logica e completa, nei limiti richiesti per un procedimento definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e il vizio lamentato, cioè la mancanza di motivazione, è da un lato manifestamente infondato, e dall’altro non censurabile mediante ricorso per cassazione, perché non compreso tra i casi di ricorribilità stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. E’ poi evidente che, nel caso dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena sostitutiva prevista dall’art. 20-bis cod. pen. può essere applicata dal giudice solo se essa è stata oggetto dell’accordo (vedi Sez. 6, ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978), ed il suo diniego è, in ogni caso, non impugnabile, non trattandosi dell’applicazione di una pena illegale.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidenle