Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito i confini del proprio operato con un’ordinanza che dichiara un ricorso inammissibile. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere perché il giudizio di legittimità non possa essere considerato un terzo grado di merito, dove riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Il caso analizzato riguarda l’impugnazione di due fratelli contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
I Fatti del Processo
Due imputati presentavano ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due. Il primo, sollevato da uno solo dei ricorrenti, mirava a contestare il suo ruolo concorsuale nel reato. Il secondo, proposto da entrambi, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e riteneva la pena eccessiva.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha giudicati non meritevoli di accoglimento, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano chiaramente le competenze del giudice di legittimità.
La Ripetizione dei Motivi di Appello
Per quanto riguarda la contestazione del ruolo concorsuale, la Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. I giudici delle precedenti istanze avevano fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti. La Cassazione ha sottolineato che non è suo compito riesaminare nel merito tali valutazioni, ma solo verificare l’assenza di vizi logici o giuridici nella motivazione, vizi che in questo caso non sussistevano.
La Manifesta Infondatezza degli Altri Motivi
Anche i motivi relativi alle attenuanti generiche e alla misura della pena sono stati considerati manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse supportata da una motivazione sufficiente e non illogica. I giudici d’appello avevano adeguatamente considerato le deduzioni difensive, giungendo a una conclusione che, essendo immune da censure di legittimità, non poteva essere messa in discussione in quella sede.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si basa sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo organo non è un ‘terzo giudice’ del fatto, ma un ‘giudice del diritto’. Il suo compito non è stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare che i processi precedenti si siano svolti nel rispetto della legge e che le sentenze siano state motivate in modo logico e completo. Presentare un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove o che ripropone argomenti già motivatamente respinti, snatura la funzione della Cassazione e porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono significative. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva. In secondo luogo, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali. Infine, la legge impone anche il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila Euro. Questa sanzione pecuniaria funge da deterrente contro la presentazione di impugnazioni meramente dilatorie o prive di un serio fondamento giuridico, contribuendo a preservare l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Ad esempio, quando si chiede una nuova valutazione dei fatti o si ripropongono questioni già respinte con motivazione logica e corretta.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, se i motivi sono stati già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni corrette e logiche, la loro semplice riproposizione in Cassazione rende il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000 Euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40951 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40951 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME NOME a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME NOME a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Letti i ricorsi autonomamente proposti nell’interesse di NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo di impugnazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME, volto a contestare il profilo concorsuale ascritto al detto imputato replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito co argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerent con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano oltre alle valutazioni rese dalla sentenza di appello, quelle esposte sul tema dal primo giudice) mentre i motivi proposti dai due ricorrenti riguardo al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena irrogata sono manifestamente infondati perché, anche sutali temi, la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M. Dichiara inammissibili 4 ricorsi e condanna 4 ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.