Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delle severe conseguenze che ne derivano. Comprendere i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza è fondamentale per evitare non solo la conferma della decisione sfavorevole, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici. Questo caso evidenzia come la legge ponga dei paletti precisi ai motivi di ricorso, soprattutto in determinate procedure.
I Fatti del Caso: un Ricorso Basato su Motivi non Ammessi
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Bari. L’imputato lamentava la mancata applicazione, da parte del giudice di merito, dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che il giudice, in ogni stato e grado del processo, debba dichiarare d’ufficio l’esistenza di determinate cause di non punibilità (come la prescrizione del reato), anche quando l’imputato vi abbia rinunciato.
Il ricorrente, dunque, ha portato la questione dinanzi alla Suprema Corte, sostenendo che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto nel non applicare tale disposizione.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata (cioè se l’art. 129 c.p.p. dovesse essere applicato o meno), ma si è fermata a un controllo preliminare, di carattere puramente procedurale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Rigidi Paletti dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un unico, decisivo riferimento normativo: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo dei motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento o di giudizio abbreviato (il provvedimento non specifica il rito, ma la norma citata è tipica di tali contesti).
La Corte ha rilevato che la doglianza del ricorrente, relativa alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., non rientrava in nessuna delle categorie di motivi consentiti da tale disposizione. In altre parole, la legge non permette di contestare in Cassazione quel tipo di presunto errore in quel specifico contesto procedurale. Il ricorso era, quindi, proposto “per ragioni non consentite”, rendendolo ab origine inammissibile. L’esame della Corte si è quindi arrestato a questa verifica preliminare, senza bisogno di analizzare ulteriormente la fondatezza delle argomentazioni dell’imputato.
Le Conclusioni: le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: non ogni presunto errore di un giudice può essere fatto valere in ogni sede di impugnazione. La legge stabilisce precisi limiti e condizioni per l’accesso ai diversi gradi di giudizio. Proporre un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Oltre a non ottenere la riforma della decisione impugnata, la parte che agisce in modo proceduralmente scorretto viene sanzionata con la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione, da parte del difensore, dei motivi di ricorso ammessi dalla legge prima di adire la Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato proposto per ragioni non consentite dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca tassativamente i motivi di ricorso ammissibili in quel tipo di procedimento.
Qual era il motivo specifico del ricorso presentato?
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4702 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 01/04/1988
avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di BARI
p- arti.; .)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è proposto per ragioni non consentite dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d la Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024