Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Paletti del Concordato in Appello
Nel processo penale, la forma è sostanza. Un errore procedurale può precludere l’esame nel merito di un’impugnazione, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 48274/2023, offre un chiaro esempio di questa regola, respingendo tre distinti ricorsi per ragioni diverse ma ugualmente insuperabili: la proposizione di motivi non consentiti e il mancato rispetto dei termini perentori.
I Fatti del Caso Giudiziario
Tre individui proponevano ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze. Le loro posizioni, seppur legate allo stesso provvedimento, sono state valutate separatamente dalla Suprema Corte, che ha riscontrato vizi di inammissibilità per ciascuno di essi.
Due dei ricorrenti avevano aderito in appello al cosiddetto “concordato”, una procedura che consente di accordarsi sulla pena rinunciando a specifici motivi di gravame. Nonostante ciò, hanno tentato di sollevare questioni che, secondo la giurisprudenza consolidata, non possono essere fatte valere in Cassazione in questi casi. Il terzo ricorrente, invece, ha semplicemente depositato il proprio ricorso oltre il termine ultimo fissato dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Con una procedura snella, definita de plano e “senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i giudici hanno rigettato le impugnazioni e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale, che meritano un’analisi approfondita.
I Limiti del Concordato in Appello
Per i primi due ricorrenti, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: quando si accede al “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.), la possibilità di ricorrere per cassazione è estremamente limitata. Il ricorso è ammissibile solo se si contestano vizi relativi a:
1. La formazione della volontà di accedere all’accordo.
2. Il consenso del Procuratore generale.
3. Il contenuto della sentenza del giudice, qualora sia difforme dall’accordo raggiunto.
Qualsiasi altra doglianza, come quelle relative a motivi a cui si era rinunciato o alla mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), è considerata inammissibile. La Corte ha richiamato una sua precedente pronuncia (Sez. 2, n. 30990/2018) per sottolineare la pacificità di tale orientamento.
Il Rispetto dei Termini Perentori
Per il terzo ricorrente, il problema è stato ancora più basilare: il tempo. La Corte territoriale si era riservata 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza. Da quella scadenza, decorreva il termine di 45 giorni per impugnare (art. 585 c.p.p.). Questo termine scadeva il 18 marzo 2023. Il ricorso è stato invece presentato il 27 marzo 2023, palesemente fuori tempo massimo. Questo ritardo ha reso il ricorso inammissibile senza alcuna possibilità di sanatoria.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza cruciale del rispetto delle regole procedurali. Dimostra che, prima ancora di entrare nel merito delle ragioni di un imputato, il sistema giudiziario verifica scrupolosamente l’adempimento dei requisiti formali. Un ricorso inammissibile non è un giudizio sulla colpevolezza o innocenza, ma una constatazione che le porte della giustizia, a quel livello di giudizio, si sono chiuse a causa di un errore nella procedura. Per gli avvocati, ciò sottolinea la necessità di una conoscenza impeccabile delle norme processuali, poiché un errore su un termine o sulla scelta dei motivi può vanificare l’intero sforzo difensivo.
Quando è ammissibile un ricorso per cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Il ricorso è ammissibile solo se si deducono motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo.
Cosa succede se un ricorso viene presentato oltre il termine stabilito dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, senza che la Corte possa esaminarne il contenuto nel merito. La tardività è una causa di inammissibilità che non ammette deroghe.
Perché la Cassazione ha deciso ‘de plano’ e ‘senza formalità’?
La Corte ha utilizzato questa procedura semplificata perché le cause di inammissibilità dei ricorsi erano evidenti e non richiedevano un’udienza formale per essere decise. Questa modalità è prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per accelerare la definizione dei ricorsi manifestamente inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48274 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 48274 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che i ricorsi dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE sono inammissibili, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969);
che è inammissibile anche il ricorso presentato nell’interesse del NOME in quanto proposto fuori termine, in data 27 marzo 2023, benché il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato dalla Corte territoriale per il deposito della motivazione, fosse scaduto sabato 18 marzo 2023; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano, “senza formalità”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2023