Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando il Motivo è Generico o Errato
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Un errore nella scelta del motivo o una formulazione vaga delle censure possono portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questi principi, analizzando un caso di furto aggravato in cui il ricorso della difesa è stato respinto proprio per tali vizi.
I Fatti del Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto aggravato, confermata sia in primo grado che in appello dalla Corte di Palermo. Ritenendo ingiusta la decisione, la difesa decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione degli articoli 192 e 530 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero valutato in modo errato le prove a suo carico, giungendo a una condanna ingiusta.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile sulla base di due distinte ma convergenti ragioni. Questa decisione evidenzia l’importanza della tecnica redazionale e della corretta impostazione giuridica nell’atto di impugnazione.
L’Errata Scelta del Motivo di Ricorso
Il primo ostacolo insormontabile per la difesa è stato l’aver inquadrato la doglianza sulla valutazione delle prove all’interno del motivo previsto dall’art. 606, comma 1, lett. b) del codice di procedura penale, che riguarda l’erronea applicazione della legge. La Corte ha ribadito un principio consolidato: questo specifico motivo di ricorso non può essere utilizzato per criticare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato gli elementi probatori. La valutazione delle prove attiene alla motivazione della sentenza, che può essere censurata in Cassazione solo per vizi logici evidenti e manifesti (art. 606, lett. e), non mascherando la critica come una violazione di legge.
La Genericità delle Censure
Il secondo profilo di criticità risiedeva nella genericità e indeterminatezza del motivo stesso. Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a una critica astratta della motivazione della sentenza d’appello, senza individuare i passaggi illogici o le prove specifiche che sarebbero state travisate. Questa vaghezza ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato, rendendo il ricorso inammissibile anche per questa ragione.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che non è consentito superare i limiti di ammissibilità delle doglianze ricorrendo a un motivo non pertinente. La censura relativa alla valutazione degli elementi di prova, secondo un orientamento consolidato, riguarda la motivazione e non l’errata applicazione della legge sostanziale. Pertanto, tentare di contestare l’apprezzamento dei fatti tramite la lettera b) dell’art. 606 è un’operazione giuridicamente scorretta. Inoltre, la Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta congrua e logica, il ricorso non specificava gli elementi concreti alla base della censura, non mettendo il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di comprendere e valutare i rilievi mossi.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
La pronuncia in esame è un monito fondamentale per la prassi forense. La redazione di un ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della decisione di merito. È essenziale:
1. Scegliere il corretto motivo di ricorso: ogni vizio della sentenza corrisponde a una specifica lettera dell’art. 606 c.p.p., e confonderle porta all’inammissibilità.
2. Essere specifici e autosufficienti: il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a far comprendere alla Corte il vizio denunciato, senza che questa debba ricercare gli atti del fascicolo.
L’inosservanza di queste regole non solo preclude un esame nel merito della questione, ma comporta anche una condanna economica per il ricorrente, che in questo caso è stato onerato del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione usando come motivo la violazione di legge (art. 606, lett. b, c.p.p.)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile utilizzare il motivo della violazione di legge per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, poiché tale doglianza riguarda la motivazione e non l’errata applicazione della legge sostanziale.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione è formulato in modo generico?
Se il motivo di ricorso è generico, ovvero non indica in modo specifico gli elementi a fondamento della censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi, il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11826 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11826 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AGRIGENTO il 18/04/1964
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato riconosciuto responsabile per il delitto di furto aggravato;
rilevato, altresì, che con l’unico motivo di ricorso, la Difesa dell’imputato lamenta, ai dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen.
ritenuto che esso sia inammissibile, non essendo consentito il motivo con cui si deduca, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibi tenuto conto che la citata disposizione processuale, per consolidato orientamento di legittimit riguarda soltanto l’errata applicazione della legge sostanziale e che i limiti all’ammissibilit doglianze connesse alla motivazione, non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b);
ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso sia anche generico per indeterminatezza ai se dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logica, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025.