Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29070 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29070 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il 07/09/1981
avverso la sentenza del 27/03/2025 del TRIBUNALE di VASTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Vasto in relazione al reato di cui all’
comma 1, d.P.R. 309/90.
L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, com
5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrer
dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 10
pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espres
della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza” ( comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena. In ordi mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l’altro, ribadito che che il giudizio ne circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve e accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni dell parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibili dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nel enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, D Benedetto; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.