Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerata la memoria depositata dal difensore della ricorrente, con la qual sono state ribadite le argomentazioni spese con i motivi di ricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla richiesta di riapertura dell’istruttoria dibatti è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato i vizi motivazionali devono essere esclusi, attesa la presenza di a argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (si veda, in partico pag. 3) e rilevato che con il motivo proposto non si contesta la mancata riaper ma l’originario provvedimento di non ammissione compiutamente motivato nell’ambito della discrezionalità concessa al giudice di merito sul punto;
ritenuto che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione dell probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valu diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del p giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisa di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo pe la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza d correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differ comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano rag in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilit credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia i disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi res il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità dell valutazione nel merito del risultato probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rileva risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze ch
non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnat complessivamente valutata;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci non sindacabili in questa sede (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.