Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione si Ferma in Cassazione
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma è essenziale comprendere i limiti e le regole di ogni grado di giudizio. Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e severi del processo di Cassazione, con conseguenze dirette per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare perché un ricorso può essere respinto senza nemmeno entrare nel merito e quali sanzioni comporta.
Il caso in esame riguarda un ex detenuto che, dopo aver visto parzialmente negata la sua richiesta di riparazione per le condizioni di detenzione, ha tentato la via del ricorso in Cassazione. L’esito, tuttavia, ha confermato la decisione precedente e ha aggiunto una condanna economica a suo carico.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Riparazione
Un uomo, detenuto presso un istituto penitenziario, aveva lamentato condizioni di vita non adeguate, chiedendo una riparazione economica. Il Tribunale di Sorveglianza competente aveva accolto solo parzialmente la sua domanda. La motivazione del Tribunale si basava su accertamenti oggettivi: lo spazio individuale a disposizione in cella collettiva era superiore ai 3 metri quadrati minimi, calcolati al netto degli arredi fissi, e non erano emerse altre criticità significative sotto il profilo logistico-trattamentale.
Insoddisfatto della decisione, l’uomo ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando critiche generiche relative al riscaldamento e, per la prima volta in quella sede, questioni relative alla disponibilità di acqua corrente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle lamentele del ricorrente, ma si concentra sulla natura stessa del ricorso presentato. La Corte ha stabilito che le argomentazioni proposte non rientravano nei motivi per cui è consentito appellarsi al massimo grado di giudizio. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Motivazioni sul Ricorso Inammissibile: Una Questione di Merito
La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione può essere proposto solo per ‘violazione di legge’, non per contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Le critiche del ricorrente sono state classificate come un tentativo di far riesaminare il ‘merito’ della vicenda, ovvero di ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze.
La Corte ha specificato che:
1. Le critiche erano di merito: I rilievi sulle condizioni di detenzione, come lo spazio in cella, erano già stati valutati dal Tribunale di Sorveglianza con una motivazione ritenuta non ‘manifestamente illogica’. Contestare questa valutazione in Cassazione equivale a chiedere un terzo grado di giudizio sui fatti, cosa non permessa.
2. Le censure erano generiche o tardive: Le lamentele sul riscaldamento sono state giudicate troppo generiche, mentre quelle sull’acqua corrente sono state sollevate per la prima volta in Cassazione, e quindi inammissibili perché non sottoposte al giudice precedente.
3. Il limite della ‘violazione di legge’: La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di stabilire se la motivazione del giudice precedente sia ‘adeguata’ o ‘sufficiente’, ma solo se sia presente, logica e non meramente apparente. Criticare l’adeguatezza della motivazione, senza che vi sia una sua totale assenza o palese illogicità, non costituisce una valida ragione di ricorso.
Le Conclusioni: i Limiti del Ricorso e le Sanzioni
Questa ordinanza è un monito importante sui limiti del sistema delle impugnazioni. Accedere alla Corte di Cassazione richiede motivi specifici e rigorosi, incentrati su errori di diritto e non su una diversa interpretazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta sanzioni economiche significative, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è giustificata dalla ‘colpa’ nel presentare un ricorso privo dei presupposti di legge, un principio avallato anche dalla Corte Costituzionale. Pertanto, prima di intraprendere la via della Cassazione, è cruciale una valutazione attenta dei motivi, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative conseguenze pecuniarie.
Per quali motivi si può presentare un ricorso per cassazione in materia di ordinanze del Tribunale di Sorveglianza?
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza, come specificato nel provvedimento, può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non per riesaminare il merito della decisione o per contestare l’adeguatezza della motivazione, a meno che questa non sia totalmente assente, apparente o manifestamente illogica.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato, in base all’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, ritenuta congrua dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Le critiche sulla sufficienza della motivazione di un provvedimento sono un valido motivo di ricorso in Cassazione?
No, le critiche che si limitano a contestare la mera adeguatezza o sufficienza della motivazione, senza che questa sconfinino nell’assenza totale o nell’apparenza, non sono ammesse come motivo di ricorso in Cassazione. Il controllo della Corte è limitato alla violazione di legge, non alla valutazione della completezza argomentativa del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME ed il provvedimento impugNOME.
Ritenuto che la riparazione, con motivazione non manifestamente illogica, è stata parzialmente negata, a fronte di carcerazione patita presso il Carcere di Agrigento in cell collettiva che assicurava a ciascun occupante uno spazio individuale di libero movimento superiore ai 3 metri quadrati, in assenza di criticità ulteriori della vita carceraria s profilo logistico-trattamentale e previo scomputo degli arredi fissi;
Considerato poi che le deduzioni relative al riscaldamento risultano del tutto generiche e che quelle relative all’acqua corrente sono state sollevate inammissibilmente soltanto con il presente ricorso;
Ritenuto che il ricorrente sviluppa critiche che debordano nel merito, o sono da riportare all’ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell’assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, ove il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge (Sez. 1, n. 53011 del 27/11/2014, Ministero della Giustizia, Rv. 262353-01);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.