Ricorso inammissibile: quando la Cassazione dice no
Quando si presenta un appello, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare rigidi requisiti formali e sostanziali. Se questi mancano, il risultato può essere una dichiarazione di ricorso inammissibile, che non solo pone fine al processo, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e degli errori da evitare.
I fatti del caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1.  Il travisamento del fatto: Sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato la valutazione delle prove, in particolare riguardo a un mancato accertamento tecnico sui veicoli coinvolti e alla veridicità di alcuni certificati medici da lui prodotti.
2.  L’errato bilanciamento delle circostanze: Lamentava che la pena non fosse stata ridotta a sufficienza, chiedendo la massima applicazione delle attenuanti generiche a seguito dell’esclusione della recidiva.
La richiesta, tuttavia, non ha superato il vaglio della Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali ben precise.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, evidenziando come il ricorso fosse palesemente infondato e non rispettasse i limiti imposti al giudizio di legittimità. La decisione si è basata su due pilastri fondamentali: l’impossibilità per la Cassazione di riesaminare i fatti e la scorretta formulazione delle doglianze.
Le motivazioni
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: la Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già ampiamente spiegato perché non era stato effettuato un accertamento tecnico (a causa della mancata collaborazione delle parti) e perché i certificati medici erano stati ritenuti falsi. Pertanto, non vi era alcun travisamento, ma solo un dissenso del ricorrente rispetto a una valutazione ben motivata.
Sul secondo motivo, relativo al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti (la recidiva), la Corte ha rilevato un vizio procedurale decisivo. L’imputato, nel suo appello, non aveva specificamente contestato il giudizio di bilanciamento, ma aveva chiesto l’applicazione delle attenuanti come semplice conseguenza della richiesta (poi respinta) di escludere la recidiva. La Corte d’Appello aveva correttamente risposto a questo punto, notando peraltro la mancata contestazione specifica sul bilanciamento. Di conseguenza, la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata perché sollevava una questione in modo improprio e tardivo.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia legale precisa e consapevole dei limiti di questo tipo di giudizio. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario individuare vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione) e formularli in modo tecnicamente corretto. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione del caso, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
 
Perché la Corte di Cassazione non ha riesaminato le prove come i certificati medici?
La Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata sulla falsità dei certificati, la Cassazione non poteva intervenire.
Quale errore ha commesso il ricorrente nel contestare la pena?
Il ricorrente ha formulato la sua richiesta in modo proceduralmente errato. Invece di contestare specificamente il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e recidiva, ha chiesto la massima applicazione delle attenuanti solo come conseguenza di un’altra richiesta (l’esclusione della recidiva). Questa formulazione ha reso il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che è stata fissata in 3.000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33611 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33611  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; tanto più che la Corte ha adeguatamente esplicitato le ragioni (cfr. pg . 5 e 6, con particolare riguardo al mancato accertamento peritale sui veicoli a causa della omessa collaborazione da parte degli interessati, nonché alla riscontrata falsità dei certificati medici prodotti nell’interesse dell’imputato);
ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce del fatto che in appello la massima espansione delle attenuanti era stata richiesta solo quale esito della esclusione della recidiva, senza contestare specificamente il giudizio di bilanciamento tra recidiva ed attenuanti generiche; la Corte territoriale ha correttamente risposto in relazione al primo profilo, osservando puntualmente altresì la mancata contestazione del giudizio di bilanciamento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.