Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18505 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il 02/01/1949
avverso il decreto del 21/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con reclamo al Tribunale di sorveglianza di Napoli, poi convertito in ricorso p cassazione, NOME COGNOME – a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha impugnato i
provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 21/02/2024, che aveva disatteso la richiest di licenza per le festività pasquali avanzata dal predetto, sottoposto a regime di semiliber
relazione alla condanna all’ergastolo inflittagli con sentenza della Corte di appello di Palermo
18/02/2000, definitiva il 22/06/2001.
Ha sottolineato la difesa trattarsi di soggetto detenuto dal 1993, che fruisce d semilibertà da oltre tre anni e che ha già beneficiato di analoga licenza in occasione delle fest
natalizie del 2023. La decisione reiettiva, inoltre, non è stata preceduta da alcuna istru presso gli organi di Polizia, al fine di verificare la situazione attuale di COGNOME NOME
avanzata, vi è anche una precaria condizione economica, che rende viepiù difficoltosi i conta con i familiari.
2. L’impugnazione è inammissibile, in quanto interamente versata in fatto e tendente unicamente a provocare una rivalutazione degli elementi già valutati in sede di merito. Vien dedotto, peraltro, un asserito vizio della motivazione, laddove trattasi di ricorso ammesso p solo vizio di violazione di legge.
L’avversata decisione – contrariamente alle deduzioni difensive – muove poi dalla constatazione degli elementi di tenore sfavorevole, ricavabili dalle informazioni assunte pre la Questura di Palermo, che ha evidenziato il ruolo di rilievo ricoperto dal condanna nell’organizzazione mafiosa, ancora pienamente operante, del mandamento di Partinico.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.