Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza n. 8203/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti e le conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un appello non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, non viene nemmeno esaminato nel merito, comportando non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche sanzioni economiche per il ricorrente. Questo caso specifico chiarisce due motivi tipici di inammissibilità: la carenza di interesse e il tentativo di ottenere una rivalutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità.
Il Contesto del Ricorso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Roma, ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi. Il primo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre il secondo lamentava vizi nella valutazione della sua responsabilità penale. La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, dichiarandoli entrambi inammissibili e chiudendo di fatto la porta a qualsiasi revisione della sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su un’analisi precisa dei limiti procedurali del ricorso in Cassazione. Vediamo nel dettaglio perché i motivi proposti sono stati respinti.
Primo Motivo: Carenza di Interesse
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte ha rilevato che tali circostanze erano già state concesse nel giudizio di primo grado. Pertanto, il motivo è stato considerato inammissibile per una “evidente carenza di interesse”. In altre parole, l’imputato stava chiedendo qualcosa che aveva già ottenuto, rendendo il suo gravame privo di qualsiasi effetto favorevole e, di conseguenza, inutile.
Secondo Motivo: Tentativo di Rivalutazione delle Prove
Il secondo motivo, relativo all’affermazione della responsabilità penale, è stato giudicato inammissibile perché mirava a una “rivalutazione delle prove”. Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di riesaminare gli elementi fattuali che avevano portato alla sua condanna, come le osservazioni degli agenti che lo avevano arrestato in flagranza di reato. La Corte ha ribadito che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il “sindacato di legittimità” si limita a un controllo sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche. Qualsiasi tentativo di sollecitare un nuovo giudizio sui fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte di merito, in questo caso, aveva già confermato le valutazioni che fondavano la condanna, basandosi su prove dirette come l’arresto in flagranza, e tale valutazione non poteva essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, come stabilito dalla Corte Costituzionale. In pratica, chi presenta un ricorso con motivi palesemente infondati o non consentiti deve farsi carico non solo dei costi del procedimento, ma anche di una sanzione aggiuntiva, che funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
È possibile ricorrere in Cassazione per chiedere attenuanti già concesse?
No, la Corte ha stabilito che un simile motivo è inammissibile per “evidente carenza di interesse”, poiché non porterebbe alcun effetto favorevole al ricorrente.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché mirava a una “rivalutazione delle prove”, un’attività estranea al sindacato di legittimità della Corte, che non può agire come un giudice di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (fissata a 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, qualora non vi sia assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8203 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/08/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ,COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso COGNOME NOME – che deduce il vizio di motivazione avere rigettato la Corte di appello il motivo, mai dedotto, relativo al mancato riconoscime delle circostanze attenuante generiche, essendo, invece, state già applicate in primo grado – è inammissibile per evidente carenza di interesse, trattandosi di un enunciato privo di ef favorevoli per il ricorrente;
rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazion riferimento all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché diretto ad rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, avendo, per contro, la Cor merito confermato la valutazioni poste a fondamento del giudizio di condanna, sulla base d quanto direttamente osservato dagli operanti, che arrestarono l’imputato in flagranza di reat stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. :186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.