Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16849 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16849 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 08/08/1996
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma
della sentenza di pronunciata dal Tribunale di Cuneo del 9/,/2023, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti
di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli art. 424, 635, comma secondo, n. 1) e 336 co pen.;
Rilevato
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che nel primo motivo di ricorso si deducé la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione agli artt. 424 e 635 cod. pen. laddove il giudice ha escluso di riten
la sola sussistenza del reato di danneggiamento;
Rilevato che nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 336 cod. pen.;
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata, in quanto
la Corte territoriale, con gli specifici riferimenti alle modalità di quanto accaduto (fuoco appi a plurimi beni infiammabili all’interno della cella con componenti elettirche) e alla necessit
intervenire con maschere antigas, ha evidenziato gli elementi concreti sui quali ha fondato i giudizio in ordine al pericolo di propagazione delle fiamme e, pertanto, dell’incendio, dando cos
adeguato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, correttamente ritenu
(Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, COGNOME, Rv. 260832 – 01);
Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata / in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento al fine perseguito dal ricorrente di e trasferito ad altra sezione, ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del rea ha fornito una corretta risposta alle analoghe censure, ora riproposte;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile /poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025