Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16571 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16571 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ASCOLI PICENO il 08/09/1959
avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Ascoli Piceno ha parzialmente riformato riducendo l’importo della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno – la pronuncia
primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di diffamazione
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che tutti i motivi di ricorso (numerati in maniera confusa) sono privi di specificità, meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese ne
sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. quarta e quinta pagina della sentenza impugnata), con le quali il rico
non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che, «in tema di diffamazion l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzi
alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressio dell’altrui reputazione» (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279133); che, nel ca
in esame, l’offesa (“stronzo”) non era strettamente funzionale alla finalità di disapprovazio trasmodava, in maniera evidente, nella gratuita e immotivata aggressione dell’altr
reputazione; che risulta manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell’art. 599
pen., atteso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale esimente implica l’ingiust del fatto e l’immediatezza della reazione, palesemente insussistenti nel caso in esame; che non
sono deducibili in questa sede (oltre a essere generiche) le censure relative alla valutazione d prove, atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs.
agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6
2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pac non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 de 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in qu i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente da 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di c alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosser delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Fila Rv. 280027); che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, come quello in esame, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283); che è del tutto generica e meramente assertiva la censura relativa all’entità del danno liquidato;
che la memoria difensiva depositata dall’avv. NOME COGNOME nell’interesse d ricorrente, non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio inammissibilità del ricorso;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
che il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liq complessivamente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pres giudizio dalla parte civile NOMECOGNOME che liquida in complessivi euro 3.500,00, accessori di legge.
NOME COGNOME
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
mano Il Presidente