Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13753 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 01/03/1983
avverso la sentenza del 12/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza del Gip del
Tribunale di Bari del 12 novembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pen richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui
73, co. 1 e 1 co. 1 bis, D.P.R 309/90.
2. L’unico motivo proposto da ciascuna ricorrente, mediante proprio difensore, con cui viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile. A
sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giug
2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazion contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per mo
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correl tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’il
della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso p cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da que tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 d 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
La declaratoria di inammissibilità della odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizio parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna delle ricorrent? a pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila ciascuna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.