Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15423 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15423 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SULMONA il 17/07/2001
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle pari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa
Corte d’appello de L’Aquila, con la quale era stata applicata la pena concordata ai se
599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
2. Lamenta, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla affermazione responsabilità penale.
3. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, ogget
appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e
a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella il sanzione inflitta . Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sente
ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla forma volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sull
ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 – n. 944 del 23
Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01). Orbene, é rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, non vertendosi in ipotesi d ( Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886 – 01).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il C hsigliem estensore z a
Ilresidente