Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27981 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PESCARA il 10/12/1986
COGNOME nato a PESCARA il 01/11/1969
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo di distinti atti e difens avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L’Aquila ch
accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all’art. 599-bis cod. proc.
ha rideterminato le rispettive pene, dichiarando inammissibili gli ulteriori moti appello per intervenuta rinuncia agli stessi.
Rilevato che i motivi rispettivamente proposti (per NOME COGNOME: vizio di
motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, sott particolare profilo dell’attendibilità della persona offesa; nonché vizio di motivaz
violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Per S
COGNOME: violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione nella fattispec cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) sono inammissibili perc
per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appell ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa
ex art. 599-bis cod.
proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acc al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto diff della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mot rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c d. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non s trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limit ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/20 COGNOME Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in data 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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