Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26932 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Reggio Calabria il 21/03/1966, avverso la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord il 22/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
IN FATTO E IN DIRITTO .
1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, ovvero l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice
per le indagini preliminari, all’esito della camera di consiglio, che ha ravvisato l’inido degli elementi raccolti e di quelli indicati dalla persona offesa ad identificare l’autore
condotte di truffa denunziate e, tenuto conto della ravvisata natura civilis dell’inadempimento contrattuale denunziato, non ha ritenuto di poter esprimere, allo stato
degli atti, una ragionevole prognosi di condanna.
2. Detta statuizione non è impugnabile.
2.1. L’art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell’art. 409 del codice di rito), nel ridefinire
esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo
(solo per vizi procedurali del contraddittorio) rivolto al Giudice monocratico di primo gra avverso il provvedimento che dispone l’archiviazione adottato dal Giudice per le indagini
preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso p cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l’abnormità dell’atto gravato e non anche – come nel caso di specie è stato fatto con i motiv proposti- per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell’art. 606 cod. proc. (nei termini Sez. 6, n. 12244 del 7/3/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875).
2.2. La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., disposizione pure introdotta dalla legge n.103 del 2017.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.