Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Rinvio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere definito dalla Corte di Cassazione, soprattutto in una fase processuale molto specifica. Quando un processo torna al giudice di merito dopo un annullamento parziale della Cassazione, i motivi di un eventuale nuovo ricorso sono strettamente limitati. Analizziamo questa decisione per comprendere le regole procedurali che governano il giudizio di legittimità.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Tale sentenza era stata emessa in ‘sede di rinvio’, ovvero dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato una precedente decisione, ma limitatamente al ‘trattamento sanzionatorio’. Questo significa che la colpevolezza dell’imputato era già stata accertata in via definitiva, e la discussione verteva unicamente sulla quantificazione della pena.
Nonostante questo perimetro ben definito, l’imputato ha presentato un nuovo ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento per determinate cause. La difesa ha quindi tentato di riaprire una discussione su temi che esulavano dalla mera determinazione della pena.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere a un’udienza formale, utilizzando una procedura semplificata ‘de plano’. La decisione è stata netta: le argomentazioni proposte dall’imputato non erano ammissibili in quella specifica fase del giudizio.
Il ricorrente è stato di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per chi promuove un ricorso ritenuto infondato e dilatorio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale. Quando la Cassazione annulla una sentenza con rinvio limitatamente a un punto specifico (in questo caso, la pena), il giudizio successivo, sia quello di merito che l’eventuale ulteriore ricorso di legittimità, non può estendersi ad altre questioni già decise e coperte dal giudicato.
I giudici hanno qualificato i motivi del ricorso come ‘mere e generiche doglianze’, sottolineando che le censure relative all’art. 129 c.p.p. non sono consentite dalla legge in questa sede. La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 30990 del 2018) per ribadire che, in sede di rinvio per la sola determinazione della sanzione, il potere del giudice è circoscritto a tale ambito, precludendo ogni altra valutazione sul merito della responsabilità penale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per l’economia processuale: la progressiva formazione del giudicato. Le questioni decise in via definitiva non possono essere continuamente rimesse in discussione. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò implica la necessità di concentrare tutte le argomentazioni difensive nelle fasi appropriate del processo. Tentare di introdurre motivi di ricorso non pertinenti alla fase processuale in corso non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. La decisione, quindi, serve da monito sull’importanza di rispettare i confini procedurali stabiliti dalla legge per le impugnazioni.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in quella specifica fase processuale, oppure sono costituiti da lamentele mere e generiche, come nel caso di specie.
Cosa succede se un ricorso viene presentato dopo un annullamento con rinvio per il solo trattamento sanzionatorio?
In tal caso, il nuovo ricorso non può sollevare questioni diverse da quelle relative alla determinazione della pena. Tentare di discutere altri aspetti, come la responsabilità dell’imputato (ad esempio, chiedendo l’applicazione dell’art. 129 c.p.p.), rende il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11347 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11347 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORTONA il 24/10/1964
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
cl-ate -ev’9`f3fe – Parti -;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (in sede di rinvio dopo l’annullamento della di cassazione per il solo trattamento sanzionatorio), non sono consentiti d legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere e generiche doglianze mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 01/06/2018, Rv. 272969);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 21/02/2025.