Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i confini di questo strumento, evidenziando le conseguenze di un ricorso inammissibile. Questo concetto è fondamentale per capire perché non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione dei giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce dalla decisione di un Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto l’istanza di un condannato volta a ottenere una misura alternativa alla detenzione, specificamente quella prevista dall’art. 47-ter dell’Ordinamento Penitenziario. Insoddisfatto della decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte del giudice di primo grado.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta originaria (cioè se la misura alternativa dovesse essere concessa o meno), ma si ferma a un livello preliminare, analizzando la struttura e i motivi stessi dell’impugnazione.
La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito un ragionamento completo e logico per la sua decisione. Il ricorso, invece di contestare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione, si limitava a sollecitare una diversa valutazione degli elementi di merito, cosa che non è permessa in sede di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’ dove si possono rivalutare le prove, ma un ‘giudice della legge’, il cui compito è assicurare la corretta applicazione delle norme e la coerenza logica delle motivazioni.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e precise. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente, pur usando le formule di rito (‘violazione di legge’ e ‘vizio di motivazione’), stava in realtà chiedendo ai giudici supremi di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, già coerentemente espressa, dal giudice a quo (il Tribunale di Sorveglianza).
Questa richiesta è intrinsecamente inammissibile. Il ruolo della Cassazione è quello di verificare se il giudice precedente ha applicato correttamente la legge e se ha motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio. Non può, invece, riconsiderare gli stessi elementi per giungere a una conclusione diversa. Poiché il ricorso si basava su questo presupposto errato, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Come di consueto, la parte soccombente deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro. Questa sanzione pecuniaria è prevista quando l’inammissibilità del ricorso è determinata da una colpa del proponente, come nel caso in cui l’impugnazione sia palesemente priva dei requisiti di legge.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su solidi motivi di diritto o su vizi di motivazione evidenti e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della causa. La corretta impostazione dell’impugnazione è essenziale per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se si ritiene che vi sia colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di una causa?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle leggi e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24384 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/05/1947
avverso l’ordinanza del 12/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME sollecita apprezzamenti di merito
estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Genova, con motivazione
adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare ritenendo (pur tenuto conto del fatto che si tratta di persona
ultrasettantenne) di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti dell’odierno ricorrente causa della gravità del reato
commesso, del breve periodo di carcerazione sino ad ora sofferto e della necessità, evidenziata dal gruppo di osservazione e trattamento del carcere ove si
trova ristretto, di proseguire nell’osservazione della personalità al fine di valutarne l’affidabilità esterna;
Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta ex art. 47-ter Ord. pen.;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.