Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24384 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME sollecita apprezzamenti di merito
estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Genova, con motivazione
adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare ritenendo (pur tenuto conto del fatto che si tratta di persona
ultrasettantenne) di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti dell’odierno ricorrente causa della gravità del reato
commesso, del breve periodo di carcerazione sino ad ora sofferto e della necessità, evidenziata dal gruppo di osservazione e trattamento del carcere ove si
trova ristretto, di proseguire nell’osservazione della personalità al fine di valutarne l’affidabilità esterna;
Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta ex art. 47-ter Ord. pen.;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.